Sentenza n. 3/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’annullamento, della delibera di Giunta regionale pugliese 21.12.23 n. 1924 avente ad oggetto la “Determinazione del fondo unico di remunerazione per l’anno 2024, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate insistenti nell’ambito territoriale della Regione Puglia” trasmessa al Centro ricorrente dall’A.S.L. di Taranto con pec 12.1.24 n. 8256; -per quanto occorra anche della delibera della stessa Giunta regionale 28.12.23 n. 1982 inviata dalla medesima ASL Ta alla ricorrente con pec 12.1.24 n. 8256 avente ad oggetto “Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l’esercizio 2024 e presa d’atto dei tetti di spesa”; -della delib. 15.1.24 n. 55 del Direttore generale dell’A.S.L. di Taranto inviata alla ricorrente con pec 16.1.24 n. 8256, avente ad oggetto “Fondi provvisori regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale da parte dei professionisti e delle strutture private accreditate insistenti nell’ambito territoriale dell’ASL Taranto da erogarsi nell’anno 2024 –rispetto dei tetti di spesa deliberati secondo la ex DGR n. 1946 del 22.12.22 nelle more della sottoscrizione dei contratti 2024”; -della deliberazione DG dell’A.S.L. di Taranto 8.4.24 n. 850 trasmessa alla ricorrente via pec il 16.4.24 ed avente ad oggetto “Determinazione del fondo unico e dei sub fondi di branca per la remunerazione delle prestazioni sanitarie da erogarsi nell’anno 2024 in regime ambulatoriale da parte dei professionisti e delle strutture private insistenti nell’ambito territoriale della ASL Taranto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto concernenti la determinazione del fondo unico, dei sub-fondi e dei tetti di spesa per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali delle strutture private accreditate per l’anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti regionali e dell’ASL relativi alla programmazione e alla remunerazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate dalle strutture private accreditate nell’anno 2024. Ha dedotto la violazione degli artt. 18 della legge regionale Puglia n. 20/2002 e 29 della legge regionale Puglia n. 26/2006, nonché del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 267/2017. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso era stato inizialmente proposto in sede straordinaria al Presidente della Repubblica; a seguito dell’opposizione regionale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, la controversia è stata trasposta in sede giurisdizionale. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, richiamando anche gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 8907/2024, che aveva respinto l’appello contro una precedente sentenza del TAR Puglia n. 479/2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. La rinuncia, sottoscritta dalla ricorrente, è stata ritualmente notificata alle altre parti e depositata in giudizio; la parte pubblica resistente non vi si è opposta. Ricorrevano quindi i presupposti degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. per l’estinzione del processo. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative alla determinazione dei fondi e dei tetti di spesa sanitari, alla violazione della normativa regionale, al giudicato e ai dedotti difetti istruttori e motivazionali. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., in ragione della mancata opposizione alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente all’amministrazione intimata di proporre opposizione alla decisione del ricorso straordinario, determinandone la trattazione in sede giurisdizionale.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede l’estinzione del giudizio nei casi di rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la rinuncia al ricorso e consente la compensazione delle spese quando, come nel caso esaminato, la parte pubblica non si oppone alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, quando è sottoscritta, ritualmente notificata alle altre parti e depositata in giudizio, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., purché non vi sia opposizione delle parti costituite o, comunque, della parte pubblica resistente secondo quanto rilevato dal giudice.
- La rinuncia al ricorso impedisce l’esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati; il giudice deve quindi definire il giudizio con una pronuncia di estinzione, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti.
- La mancata opposizione alla rinuncia può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
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