Sentenza del 17/01/2023 n. 1358 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. impugnava gli accertamenti per IRPEG/IRAP e IVA relativi al 2001 notificati a Unika Srl e a lui come presunto autore delle violazioni. La CTR aveva ritenuto A.A. amministratore di fatto della 'cartiera' Unika Srl e quindi effettivo possessore dei redditi prodotti dalla società, sulla base di precedenti pronunce (sentenza CTP n. 249/18/05) e di una sentenza di applicazione della pena su richiesta per omessa dichiarazione. La questione centrale era se, e in quali condizioni, l'Amministrazione potesse trasferire il reddito e le imposte della società all'interponente (amministratore di fatto) ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/1973, e conseguentemente irrogare sanzioni e recuperare IVA/tributi personalmente nei confronti dell'interponente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di A.A., confermando la decisione della CTR. Ha ritenuto provato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che A.A. abbia gestito uti dominus Unika Srl e ne abbia tratto i proventi, giustificando la traslazione del reddito d'impresa e delle relative imposte a suo carico ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/1973. La Corte ha altresì affermato che, in tale ipotesi, il rapporto tra gestore e società configura un mandato senza rappresentanza con conseguenze IVA per il gestore, e che le sanzioni tributari possono colpire direttamente l'interponente, non essendo applicabile la deroga di cui all'art. 7 del D.L. n. 269/2003 quando il soggetto ha agito per il proprio esclusivo interesse. Sono state confermate le quantificazioni dei ricavi e dei vantaggi contestati; il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali (liquidate in Euro 25.000,00) e al pagamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona
Norma centrale: consente all'Ufficio di imputare al reale percettore i redditi formalmente intestati a terzi (anche a una società di capitali) se emergono presunzioni gravi, precise e concordanti del possesso effettivo. Onere probatorio iniziale dell'Amministrazione su totale asservimento dell'interposta; onere della prova contraria a carico del contribuente.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7
Norma eccezionale che prevede l'irrogazione delle sanzioni alla società con personalità giuridica; la Corte ha precisato che tale norma non opera quando l'amministratore/gestore ha usato la società per il proprio esclusivo vantaggio, poiché in tal caso deve essere ristabilita la regola personalistica e le sanzioni ricadono sul soggetto fisico che ha agito uti dominus.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3 (corrispondenza con direttiva)
Richiamata per l'analogia con la disciplina comunitaria: quando un soggetto partecipa in nome proprio ma per conto terzi alla prestazione di servizi si configura un mandato senza rappresentanza e il soggetto che agisce è considerato come se avesse ricevuto o fornito la prestazione a titolo personale ai fini IVA.
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 6, par. 4
Principio UE che giustifica, a fini IVA, l'attribuzione dell'operazione al commissionario che agisce in nome proprio per conto di terzi: applicato per affermare la responsabilità IVA del gestore uti dominus della società interposta.
Codice Civile, artt. 2332 e 2472
Riferimenti alla disciplina delle società di capitali e delle ragioni per cui la società iscritta al registro imprese costituisce soggetto giuridico effettivo; la Corte sottolinea la necessità di una lettura restrittiva dei casi di nullità/simulazione e l'effettività della personalità giuridica della società anche se utilizzata come strumento illecito.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
Richiamato come quadro normativo delle sanzioni tributarie: la Corte precisa che, quando il reddito è traslato all'interponente, è il suo rapporto fiscale che rileva anche ai fini sanzionatori.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma procedurale richiamata in ordine all'obbligo processuale e al pagamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il termine indicato dalla legge.
D.Lgs. 19 febbraio 1999, n. 46, art. 19 (richiamo ad art. 36 DPR 602/1973)
Richiama l'incidenza della disciplina delle imposte sui redditi e le regole presuntive applicabili al reddito d'impresa, con riferimento alla prevalenza della sostanza sulla forma nel caso di effettivo possesso dei proventi da parte dell'interponente.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
Norme processuali riferite ai motivi di ricorso per cassazione utilizzati dall'appellante (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto e carenza di pronuncia). La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi in relazione alla valutazione di fatto e alla motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Se emergono presunzioni gravi, precise e concordanti che una persona fisica abbia gestito uti dominus una società di capitali, l'Amministrazione può imputare al soggetto i redditi e le imposte formalmente intestati alla società ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/1973.
- L'onere probatorio iniziale grava sull'Amministrazione finanziaria (dimostrare, anche per presunzioni, il totale asservimento dell'interposta), mentre spetta al contribuente provare l'assenza di interposizione o la mancata percezione dei redditi.
- Quando il gestore agisce in nome proprio ma per conto della società si configura un mandato senza rappresentanza: ciò comporta che, anche ai fini IVA, il gestore può essere considerato soggetto passivo e responsabile delle operazioni soggette a IVA.
- La deroga che attribuisce le sanzioni alla sola società (art. 7 D.L. 269/2003) non opera se emerge che l'amministratore o il gestore ha utilizzato la società per il proprio esclusivo vantaggio; in tal caso le sanzioni e il debito tributario possono colpire direttamente il soggetto fisico.
- La traslazione del reddito riguarda il complesso del reddito d'impresa prodotto dalla società interposta (IRPEG/IRAP e IVA), salvo prova contraria che dimostri diversamente o che attribuisca un diverso ammontare di reddito all'interponente.
- La valutazione operata dai giudici di merito sulle prove e sulle presunzioni di interposizione è in genere sindacabile limitatamente per vizio di diritto: contestazioni meramente generiche del contribuente sono insufficienti a scalfire tali valutazioni.
- In presenza di società cartiere impiegate in frodi (es. carosello), le relazioni fattuali (es. organizzazione, controllo, percezione dei proventi) assumono rilievo decisivo per la ricostruzione dell'effettivo possessore dei redditi.
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