Direttiva 2011/76
Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 , che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/76/UE modifica la direttiva 1999/62/CE per rafforzare il principio "chi usa paga" e sviluppare il principio "chi inquina paga" nel trasporto stradale di merci. Consente agli Stati membri di applicare pedaggi e diritti d’utenza più articolati, includendo un onere per i costi esterni legati a inquinamento atmosferico, rumore e congestione, entro limiti massimi e condizioni comuni. Prevede obblighi di notifica alla Commissione, criteri di calcolo, possibilità di differenziazione tariffaria, relazione periodica degli Stati membri e della Commissione, nonché il recepimento entro il 16 ottobre 2013.
Modifica la direttiva 1999/62/CE sulla tassazione dei veicoli pesanti per l’uso di talune infrastrutture, introducendo e disciplinando pedaggi e oneri basati anche sui costi esterni di inquinamento e congestione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che istituiscono o mantengono pedaggi e/o diritti d’utenza per l’uso della rete stradale transeuropea, di alcuni tratti di essa e di altre autostrade, nonché, entro certi limiti, ad altre strade nazionali; riguarda in particolare gli autoveicoli adibiti al trasporto stradale di merci con peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate. La direttiva lascia agli Stati membri discrezionalità sulla scelta se applicare pedaggi, oneri per l’infrastruttura, oneri per i costi esterni, su quali tratti di rete applicarli, sull’entità entro i limiti massimi UE e su alcune deroghe; non impone l’attuazione finché lo Stato membro non applica sul proprio territorio pedaggi o oneri. Restano escluse le misure non discriminatorie su strade urbane ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 bis, e le eventuali norme nazionali per altri utenti della strada fuori dall’ambito della direttiva.
Direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE sulla tassazione dei veicoli pesanti per l’uso di talune infrastrutture
La direttiva interviene sul quadro europeo dell’"Eurobollo" per rafforzare la tariffazione stradale dei veicoli pesanti secondo i principi "chi usa paga" e "chi inquina paga". Il legislatore unionale intende favorire trasporti sostenibili, ridurre congestione, inquinamento atmosferico e acustico e migliorare il funzionamento del mercato interno mediante regole comuni su pedaggi, diritti d’utenza e oneri per i costi esterni.
Finalità e logica della disciplina
La direttiva parte dall’idea che i prezzi del trasporto debbano riflettere meglio i costi ambientali e sociali del traffico, senza creare ostacoli sproporzionati alla circolazione e alla concorrenza. Viene quindi costruito un sistema graduale, che lascia agli Stati membri un margine di scelta sull’introduzione degli oneri, sulla rete interessata e sulla misura concreta della tariffazione, ma entro limiti massimi comuni, criteri di calcolo armonizzati e obblighi di trasparenza.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La direttiva riguarda i sistemi di pedaggio e diritti d’utenza applicati alla rete stradale transeuropea, a tratti della stessa, ad altre autostrade nazionali e, più in generale, a ulteriori strade nazionali purché non vi siano discriminazioni né distorsioni della concorrenza. Il destinatario economico principale è il veicolo adibito al trasporto su strada di merci con massa totale a pieno carico autorizzata superiore a 3,5 tonnellate.
Sono inoltre disciplinati i casi in cui gli Stati membri possono limitare l’applicazione ai soli veicoli di almeno 12 tonnellate, se l’estensione ai veicoli più leggeri comporterebbe effetti molto negativi sul traffico, sull’ambiente, sulla sicurezza o costi amministrativi eccessivi.
Definizioni rilevanti
La modifica dell’articolo 2 introduce o ridefinisce concetti chiave per l’operatività del sistema:
- "pedaggio": somma calcolata in base alla distanza percorsa su una data infrastruttura e al tipo di veicolo, comprensiva di onere per l’infrastruttura e/o onere per i costi esterni;
- "onere per l’infrastruttura": onere destinato al recupero dei costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo;
- "onere per i costi esterni": onere volto a recuperare costi da inquinamento atmosferico e/o acustico dovuti al traffico;
- "autostrada": strada appositamente progettata per il traffico motorizzato, senza accesso alle proprietà adiacenti e con caratteristiche strutturali e classificazione espressa;
- "autoveicolo": veicolo a motore o insieme di autoarticolati per il trasporto merci con peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate.
Pedaggi e diritti d’utenza: principi generali
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre pedaggi e diritti d’utenza, purché rispettino le condizioni comuni della direttiva. È vietato applicare contemporaneamente pedaggi e diritti d’utenza alla stessa classe di veicoli sul medesimo tratto, salvo il caso di ponti, gallerie e valichi montani.
La tariffazione deve essere non discriminatoria rispetto alla cittadinanza, allo Stato di stabilimento, allo Stato di immatricolazione e all’origine o destinazione del trasporto. La direttiva precisa anche che gli Stati membri possono continuare ad applicare norme nazionali ad altri utenti della strada non compresi nel suo ambito.
Diritti d’utenza basati sul tempo
Se il sistema è basato sulla durata, il diritto d’utenza deve essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale e rispettare rapporti massimi predeterminati rispetto alla tariffa annuale. Le soglie indicate sono particolarmente rilevanti per evitare penalizzazioni eccessive degli utilizzatori occasionali, spesso trasportatori non nazionali.
Onere per l’infrastruttura: recupero dei costi e limiti
L’onere per l’infrastruttura deve essere costruito sul principio del recupero dei costi infrastrutturali. Gli Stati membri possono includere anche remunerazione del capitale e profitto, ma possono altresì scegliere di recuperare solo una parte dei costi complessivi.
Per i pedaggi in concessione, il livello massimo deve rimanere coerente con il metodo di calcolo armonizzato dell’allegato III, salvo i sistemi già esistenti o già in procedura prima del 10 giugno 2008, se non modificati in modo sostanziale.
Onere per i costi esterni: inquinamento atmosferico e acustico
L’elemento innovativo centrale è l’onere per i costi esterni, che può coprire:
- il costo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico;
- il costo dell’inquinamento acustico nelle aree esposte.
La sua applicazione è subordinata ai requisiti minimi dell’allegato III bis e ai tetti massimi dell’allegato III ter. Le tariffe devono variare in funzione della classe di veicolo, del tipo di strada e, per il rumore, anche del periodo (giorno/notte). Gli Stati membri possono recuperare solo una percentuale dei costi, e possono affidare la determinazione dell’importo a un’autorità indipendente, che deve essere giuridicamente e finanziariamente indipendente dal gestore o riscuotitore.
Sono previsti anche meccanismi di esclusione temporanea per i veicoli conformi alle più rigorose norme EURO, fino a quattro anni dopo la data di applicazione delle nuove norme emissione.
Limiti massimi dell’onere per i costi esterni
L’allegato III ter contiene valori massimi espressi in centesimi per veicolo-chilometro, distinti per strade suburbane e interurbane e per classi EURO. Per il rumore, i massimali variano tra giorno e notte e sono più elevati per le strade suburbane.
In zone di montagna tali valori possono essere moltiplicati fino a 2, se giustificato da pendenza, altitudine, sbalzi termici o effetto anfiteatro.
Differenziazione per classe EURO e per congestione
Gli Stati membri devono differenziare l’onere per l’infrastruttura in funzione della classe di emissione EURO, con un tetto che impedisce di superare del 100% l’importo applicabile ai veicoli più puliti equivalenti. Sono però ammesse deroghe quando la differenziazione compromette il sistema tariffario, non è tecnicamente praticabile, o provoca deviazioni di traffico con impatti negativi, oppure quando il pedaggio include già l’onere per i costi esterni.
È inoltre possibile differenziare l’onere per gestire congestione, danni infrastrutturali, uso ottimale della rete e sicurezza stradale. In tal caso la variazione deve essere trasparente, pubblica, neutra rispetto agli introiti, applicata a tutti alle stesse condizioni, limitata a periodi di punta non superiori a cinque ore al giorno e con tetto del 175% rispetto all’onere medio ponderato per l’infrastruttura.
Maggiorazioni per progetti europei e infrastrutture montane
In infrastrutture situate in regioni montane, e in casi eccezionali, può essere applicata una maggiorazione sugli oneri per l’infrastruttura se i proventi finanziano progetti prioritari di interesse europeo nel medesimo corridoio e se sono rispettate condizioni rigorose su misura, destinazione dei proventi, durata, localizzazione e impatto sul traffico commerciale.
La maggiorazione è limitata, di regola, al 15% degli oneri medi ponderati per l’infrastruttura, e al 25% per sezioni transfrontaliere di progetti prioritari in regioni montane. La Commissione riceve le informazioni necessarie e può respingere i piani che non soddisfano i requisiti o che producano effetti economici negativi rilevanti per regioni periferiche.
Notifiche preventive e controllo della Commissione
Prima dell’introduzione di un nuovo sistema di pedaggio con onere per l’infrastruttura, gli Stati membri devono notificare alla Commissione valori unitari, parametri, contratti di concessione e scenario di base. Prima di un nuovo sistema che includa oneri per i costi esterni, devono comunicare localizzazione dei tratti, classi veicolari, tipi di strada, periodi, importi previsti, eventuale autorità competente e metodo di calcolo.
La Commissione esamina la conformità dei sistemi alla direttiva entro i termini previsti e adotta decisioni o pareri vincolanti sul rispetto delle condizioni, con obbligo per lo Stato membro di adeguare il progetto tariffario in caso di rilievi negativi.
Sconti, riduzioni e altri regimi tariffari
Gli sconti o riduzioni sull’elemento relativo ai costi esterni sono vietati. Per l’onere per l’infrastruttura sono possibili sconti o riduzioni solo entro condizioni stringenti di proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento, effettivi risparmi amministrativi e limite del 13%.
In casi eccezionali, per grandi progetti europei, possono essere previste ulteriori variazioni tariffarie per garantirne la redditività commerciale, ma la struttura risultante deve rimanere lineare, proporzionata e verificata dalla Commissione prima dell’applicazione.
Modalità di riscossione e interoperabilità
La riscossione dei pedaggi e dei diritti d’utenza deve minimizzare l’impatto sulla fluidità del traffico ed evitare controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri devono cooperare per garantire pagamenti 24 ore su 24, almeno nei principali punti di vendita, con mezzi di pagamento comuni dentro e fuori lo Stato interessato.
È favorita la riscossione elettronica, coerente con la direttiva 2004/52/CE sull’interoperabilità del telepedaggio. I sistemi non devono creare oneri ingiustificati per gli utenti occasionali e, se basati esclusivamente su unità di bordo, devono consentire a tutti gli utenti di ottenere dispositivi conformi a condizioni ragionevoli.
Proventi e loro destinazione
Gli Stati membri mantengono la competenza sulla spesa pubblica nazionale, ma la direttiva orienta chiaramente l’uso degli introiti verso il settore dei trasporti e verso la mobilità sostenibile. In particolare, i proventi degli oneri per i costi esterni devono finanziare misure come riduzione dell’inquinamento alla fonte, miglioramento della CO2 e del consumo di carburante, infrastrutture alternative, rete transeuropea, logistica, sicurezza stradale e parcheggi sicuri.
Il testo considera rispettata la regola quando lo Stato membro prevede misure di sostegno fiscale e finanziario alla rete transeuropea per un valore equivalente ad almeno il 15% dei proventi.
Cooperazione tra Stati membri
Due o più Stati membri possono cooperare per introdurre un sistema comune di pedaggio per i rispettivi territori. Il sistema resta soggetto alle condizioni della direttiva e altri Stati membri possono aderirvi successivamente, con obbligo di informare la Commissione sull’avvio, sul funzionamento e sulle modifiche del sistema.
Rapporti, monitoraggio e riesame
La direttiva impone una rilevazione periodica degli effetti concreti della tariffazione. Gli Stati membri con oneri per i costi esterni e/o per l’infrastruttura devono inviare relazioni quadriennali dal 16 ottobre 2014; la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione complessiva entro il 16 ottobre 2015, con focus su efficacia, estensione ai veicoli tra 3,5 e 12 tonnellate, differenziazioni tariffarie, progressi scientifici sui costi esterni e interoperabilità dei sistemi elettronici.
È inoltre prevista una relazione entro il 16 ottobre 2012 sulle altre misure di internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto, con calendario delle iniziative ancora da adottare.
Recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 16 ottobre 2013. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Resta importante, per la pratica professionale italiana, il fatto che il recepimento non opera automaticamente in assenza di pedaggi o oneri applicati sul territorio nazionale: la direttiva vincola il risultato, ma lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di trasposizione, con ampia discrezionalità tecnica entro i limiti fissati dal diritto UE.
Disposizioni principali
Modifiche definitorie alla direttiva 1999/62/CE
Introduce o riformula le definizioni di "autostrada", "pedaggio", "onere per l’infrastruttura", "onere per i costi esterni", "costo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico", "costo dell’inquinamento acustico dovuto al traffico" e "autoveicolo" (veicolo o insieme di autoarticolati per il trasporto merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate).
Facoltà degli Stati membri di applicare pedaggi e diritti d’utenza
Gli Stati membri possono conservare o introdurre pedaggi e/o diritti d’utenza sulla rete stradale transeuropea, su alcuni suoi tratti e su altre autostrade, nel rispetto delle condizioni della direttiva. È vietata la contemporanea applicazione di pedaggi e diritti d’utenza sulla stessa classe di veicoli per lo stesso tratto, salvo la possibilità di pedaggi per ponti, gallerie e valichi montani in presenza di diritti d’utenza. È previsto il divieto di discriminazioni dirette o indirette basate su nazionalità, Stato di stabilimento o di immatricolazione, origine o destinazione del trasporto.
Diritti d’utenza basati sulla durata
I diritti d’utenza devono essere proporzionati alla durata dell’utilizzo dell’infrastruttura e validi per giorno, settimana, mese o anno; l’aliquota mensile non può superare il 10% di quella annuale, la settimanale il 5% e la giornaliera il 2%. Gli Stati membri fissano tali diritti, incluse le spese amministrative, entro le aliquote massime dell’allegato II.
Onere per l’infrastruttura e criteri di calcolo
L’onere per l’infrastruttura si fonda sul recupero dei costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo della rete, con possibile inclusione della remunerazione del capitale e/o di un margine di profitto. Gli Stati membri possono recuperare solo una percentuale dei costi e, per i pedaggi in concessione, il livello massimo deve essere equivalente o inferiore a quello risultante dal metodo di calcolo dell’allegato III, salvo i sistemi già esistenti al 10 giugno 2008 o oggetto di procedure negoziate avviate prima di tale data, se non modificati sostanzialmente.
Onere per i costi esterni: contenuto e limiti
L’onere per i costi esterni può coprire i costi dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico e, nelle zone esposte, anche il costo del rumore. Deve rispettare i requisiti minimi dell’allegato III bis e i valori massimi dell’allegato III ter; gli Stati membri possono recuperare solo una percentuale dei costi e possono esentare i veicoli conformi alle più rigorose norme EURO fino a quattro anni dopo le rispettive date di applicazione. L’importo è stabilito dallo Stato membro; se è designata un’autorità, essa deve essere giuridicamente e finanziariamente indipendente dal soggetto che gestisce o riscuote i pedaggi.
Maggiorazione per regioni montane e coordinamento con i costi esterni
In casi eccezionali, su infrastrutture in regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, è possibile applicare una maggiorazione fino al 15% degli oneri medi ponderati per l’infrastruttura, o fino al 25% per sezioni transfrontaliere di progetti prioritari UE, con proventi destinati a progetti prioritari di interesse europeo nel medesimo corridoio. La maggiorazione è subordinata a condizioni stringenti e, sui tratti interessati, l’onere per i costi esterni può essere prelevato solo se la maggiorazione è applicata; in tal caso la maggiorazione è dedotta dall’onere per i costi esterni, salvo specifiche eccezioni per classi EURO 0, I, II e III indicate nel testo.
Differenziazione tariffaria per classe EURO e per congestione
Gli Stati membri devono differenziare l’onere per l’infrastruttura in funzione della categoria di emissione EURO, con limite massimo del 100% rispetto all’onere per veicoli equivalenti più puliti; sono previste deroghe se la differenziazione compromette la coerenza del sistema, non è tecnicamente praticabile, causa deviazioni dannose o se il pedaggio include già un onere per i costi esterni. È inoltre ammessa una differenziazione per gestione della congestione, purché trasparente, neutra rispetto agli introiti, limitata a periodi di punta non superiori a cinque ore giornaliere e con aumento massimo del 175% rispetto all’onere medio ponderato per l’infrastruttura.
Notifica preventiva e controllo della Commissione
Gli Stati membri devono notificare alla Commissione, almeno sei mesi prima dell’attuazione di un nuovo sistema, i parametri di calcolo dei costi di infrastruttura e, per i pedaggi in concessione, i contratti e lo scenario di base; per i sistemi con onere per i costi esterni devono notificare localizzazione, classi veicolari, tipi di strada, periodi, importi previsti e metodo di calcolo. La Commissione esprime pareri o adotta decisioni entro termini determinati e può chiedere modifiche o respingere i piani che non rispettino le condizioni della direttiva.
Divieto di sconti sull’onere per i costi esterni e limiti agli sconti sull’infrastruttura
Non sono ammessi sconti o riduzioni sull’elemento del pedaggio relativo ai costi esterni. Per l’onere per l’infrastruttura sono possibili sconti o riduzioni solo se proporzionati, pubblici, non discriminatori, economicamente giustificati da risparmi amministrativi e non superiori al 13% dell’onere pagato da veicoli equivalenti senza sconto. In casi eccezionali, per progetti europei di rilevante interesse, possono essere previste ulteriori variazioni tariffarie previa verifica della Commissione.
Modalità di riscossione, interoperabilità e ricevute
Pedaggi e diritti d’utenza devono essere applicati, riscossi e controllati in modo da ostacolare il meno possibile il traffico e senza controlli obbligatori alle frontiere interne. Gli Stati membri devono cooperare per garantire mezzi di pagamento comuni e, ove possibile, la riscossione elettronica; se l’importo comprende oneri di infrastruttura e/o costi esterni, essi devono essere indicati separatamente su ricevuta, fattura o documento equivalente.
Sistema comune di pedaggio tra più Stati membri
Due o più Stati membri possono cooperare per introdurre un sistema comune di pedaggio applicabile ai rispettivi territori, informando la Commissione e sottoponendo il sistema alle stesse condizioni generali della direttiva. Altri Stati membri possono aderirvi.
Uso dei proventi
Gli Stati membri stabiliscono l’uso degli introiti derivanti dalla direttiva; in particolare, i proventi degli oneri per i costi esterni, o il loro equivalente finanziario, devono essere destinati a misure per rendere i trasporti più sostenibili, tra cui tariffazione efficace, riduzione e attenuazione dell’inquinamento, miglioramento delle prestazioni dei veicoli in materia di CO2 e consumo di carburante, infrastrutture alternative, rete transeuropea, logistica, sicurezza stradale e parcheggi sicuri. Il paragrafo si considera applicato se gli Stati membri introducono misure di sostegno fiscale e finanziario per la rete transeuropea di valore equivalente ad almeno il 15% dei proventi annuali.
Comitologia, atti delegati e adeguamento degli allegati
La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. È attribuito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare l’allegato 0 all’acquis UE e le formule dell’allegato III bis al progresso scientifico e tecnico. Sono previsti disciplina della delega, revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio e termini di obiezione di due mesi, prorogabili di ulteriori due mesi.
Aggiornamento automatico degli importi monetari
Gli importi in euro dell’allegato II e gli importi in centesimi delle tabelle 1 e 2 dell’allegato III ter sono riesaminati ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 sulla base dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’Unione, esclusi energia e prodotti alimentari non trasformati. La Commissione pubblica gli importi adeguati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
Relazioni periodiche degli Stati membri e della Commissione
Entro il 16 ottobre 2014 e poi ogni quattro anni, gli Stati membri che applicano oneri per i costi esterni e/o per l’infrastruttura devono trasmettere alla Commissione una relazione sui pedaggi imposti, con dati su importi medi ponderati, variazioni tariffarie, proventi e misure di destinazione dei ricavi. Entro il 16 ottobre 2015 la Commissione deve presentare una relazione su attuazione e impatto della direttiva, inclusi recupero dei costi esterni, veicoli tra 3,5 e 12 tonnellate, efficacia delle differenziazioni, evoluzione scientifica e interoperabilità dei sistemi elettronici; entro il 16 ottobre 2012 deve inoltre riferire sulle altre misure di internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto.
Recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare entro il 16 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle alla Commissione. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è diretta agli Stati membri. L’obbligo di recepimento e attuazione non ricade sugli Stati membri finché non applicano sul loro territorio pedaggi o oneri.
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