Sentenza del 08/01/2019 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
REGISTRO - agevolazione "prima casa" - abitazione di lusso - superficie utile - definizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la revoca delle agevolazioni fiscali prima casa, sostenendo che l'immobile, accatastato in categoria A/2, non fosse un'abitazione di lusso. Hanno contestato la superficie determinata dall'Amministrazione, affermando che fosse pari a circa 238,20 mq e quindi inferiore alla soglia di 240 mq. In subordine, hanno sostenuto l'applicabilità del D.M. 4 dicembre 1961, relativo agli immobili costruiti anteriormente al D.M. 2 agosto 1969, e l'insussistenza delle condizioni per qualificare l'abitazione come di lusso. Hanno inoltre contestato l'applicazione delle sanzioni e invocato le modifiche introdotte dalla normativa successiva, che esclude dalle agevolazioni solo gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la revoca delle agevolazioni prima casa. Ha stabilito che la qualificazione dell'immobile deve essere valutata in base alla normativa vigente al momento dell'acquisto, avvenuto nel 2011, e quindi secondo il D.M. 2 agosto 1969, non secondo il precedente D.M. 4 dicembre 1961 né secondo la disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2014. Ai fini del limite dimensionale di 240 mq, la superficie utile comprende anche i muri perimetrali e divisori, mentre sono escluse balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto. La consulenza tecnica ha determinato la superficie in 276,98 mq, rendendo l'immobile abitazione di lusso e comportando la perdita del beneficio fiscale. Sono state ritenute legittime anche le sanzioni, in quanto applicate sulla base di una norma chiara. I contribuenti sono stati condannati al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre IVA, CPA e spese di consulenza tecnica.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6
La superficie utile deve comprendere anche i muri perimetrali e divisori, con esclusione di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto.
Per gli acquisti effettuati durante la vigenza del decreto, un'abitazione supera il requisito di non lusso quando la superficie utile così calcolata eccede 240 mq. Non rileva esclusivamente la superficie calpestabile interna.
D.M. 4 dicembre 1961
Non è stato ritenuto applicabile perché la qualificazione dell'immobile deve essere effettuata in base alla disciplina vigente al momento dell'acquisto, non a quella vigente al momento della costruzione.
Art. 10 del D.Lgs. 23/2011
La disciplina modificativa delle agevolazioni prima casa opera per gli acquisti successivi alla sua entrata in vigore e non si applica retroattivamente a un acquisto effettuato nel 2011.
Art. 10 della legge di stabilità 2014
La nuova individuazione degli immobili esclusi dall'agevolazione, comprendente principalmente le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, vale per gli atti successivi al 1° gennaio 2014 e non per l'acquisto oggetto del giudizio.
Cassazione, ordinanza n. 4592 del 28 febbraio 2008
La natura di lusso dell'abitazione deve essere verificata con riferimento al momento dell'acquisto, in base alla normativa allora vigente.
Cassazione, sentenza n. 1439/2016
Conferma il principio secondo cui la verifica dei requisiti per l'agevolazione prima casa deve riferirsi alla situazione normativa e fattuale esistente al momento dell'acquisto.
Massime di principio
- Per stabilire se un immobile possieda i requisiti per l'agevolazione prima casa occorre applicare la disciplina vigente alla data dell'atto di acquisto, non quella vigente alla costruzione o alla ristrutturazione dell'immobile.
- Per gli acquisti anteriori al 1° gennaio 2014, la classificazione come abitazione di lusso può dipendere anche dal superamento della soglia dimensionale prevista dal D.M. 2 agosto 1969, indipendentemente dalla categoria catastale A/2.
- Nel calcolo della superficie utile rilevante ai fini del D.M. 2 agosto 1969 devono essere inclusi i muri perimetrali e divisori; possono essere sottratti soltanto gli spazi espressamente esclusi dalla norma.
- Una differenza minima rispetto alla soglia di 240 mq può essere decisiva: il calcolo deve essere supportato da una misurazione tecnica completa e documentata, non soltanto dalla superficie calpestabile o catastale.
- Le modifiche normative che hanno sostituito il criterio della superficie con quello delle categorie catastali non si applicano retroattivamente agli acquisti anteriori alla loro entrata in vigore.
- Le sanzioni possono essere confermate quando la revoca del beneficio deriva dalla violazione di una disciplina sufficientemente chiara e puntuale; la mera contestazione dell'interpretazione normativa non ne esclude automaticamente l'applicazione.
- La mancata effettuazione di un sopralluogo da parte dell'Ufficio non determina necessariamente l'illegittimità dell'accertamento, soprattutto se la superficie è stata determinata sulla base di dati tecnici o di una consulenza verificabile.
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