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Ordinanza

Ordinanza n. 110/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 220, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 11.6.2018, pubblicata il 13.6.2018, notificata il 28.6.2018, divenuta definitiva, in quanto non impugnata, in data 29.7.2018;

Giustizia amministrativa201900717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza civile definitiva n. 220/2018 del Tribunale di Vallo della Lucania

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile definitiva, rimasta ineseguita dall'amministrazione. Nel corso dell'esecuzione era stato designato un commissario ad acta, il quale aveva rappresentato la necessità di individuare professionalità tecniche per svolgere le attività progettuali e di rilievo necessarie. Con nota del 9 dicembre 2025, il commissario ha riferito che i dirigenti regionali interpellati avevano declinato l'incarico di RUP e che la UOS Genio Civile di Salerno non disponeva né del personale tecnico né degli strumenti necessari, chiedendo di essere autorizzato ad assumere anche l'incarico di RUP e di affidare a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, servizi di rilievo topografico, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e redazione della relazione geologica e geotecnica.

La decisione

Il TAR ha autorizzato il commissario ad acta ad assumere anche l'incarico di RUP, in quanto organo ausiliario del giudice incaricato di sostituire l'amministrazione nell'esercizio del potere procedimentale omesso. Ha invece escluso, allo stato, l'immediato ricorso a professionalità esterne. Il Collegio ha ribadito che le attività necessarie all'esecuzione del giudicato devono essere svolte prioritariamente mediante professionalità interne all'amministrazione inadempiente e, più in generale, alla pubblica amministrazione. Ha quindi ordinato al commissario di prendere contatti con gli uffici apicali della Regione, in particolare con l'Ufficio di Gabinetto, per verificare sull'intero apparato regionale la disponibilità di figure professionali adeguate e di trasmettere tempestivamente l'esito al TAR. Solo qualora tale verifica dia esito negativo, comprovato da una formale dichiarazione riferita all'intera struttura regionale, il commissario potrà chiedere la nomina di collaboratori esterni qualificati, indicando preventivamente i compensi, da porre a carico dell'amministrazione inadempiente. Il TAR ha richiamato l'obbligo dei dipendenti regionali di prestare la massima collaborazione al commissario, precisando che il ricorso a ausiliari esterni, con oneri potenzialmente suscettibili di generare responsabilità erariale, è giustificato soltanto in presenza di un'impossibilità oggettiva e dimostrata del personale pubblico. Nulla per le spese.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa per l'eventuale affidamento diretto di servizi di ingegneria a professionalità esterne, affidamento non autorizzato immediatamente dal TAR ma subordinato alla verifica dell'assenza di professionalità interne all'intera Regione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza e i poteri del commissario ad acta sono applicati per dare esecuzione alla sentenza definitiva rimasta ineseguita; il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l'amministrazione inadempiente nell'esercizio concreto del potere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere autorizzato ad assumere anche le funzioni procedimentali necessarie all'esecuzione del giudicato, compreso l'incarico di RUP, quando l'amministrazione obbligata sia rimasta ingiustificatamente inerte.
  • Nell'esecuzione del giudicato mediante commissario ad acta, le attività tecniche e amministrative devono essere svolte prioritariamente con professionalità interne all'amministrazione inadempiente e, più in generale, alla pubblica amministrazione; la verifica della disponibilità di tali professionalità deve riguardare l'intero apparato dell'ente e non soltanto l'ufficio inizialmente interpellato.
  • Il ricorso a collaboratori o ausiliari esterni nell'attività commissariale è ammissibile soltanto dopo una verifica completa, formalizzata e documentata dell'oggettiva indisponibilità di professionalità pubbliche idonee, con indicazione preventiva dei compensi e imputazione dei relativi costi all'amministrazione inadempiente.
  • I dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a prestare la massima collaborazione al commissario ad acta; il rifiuto o la mancata collaborazione possono esporli a responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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