Cassazione Penale, Sentenza n. 29196/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per tentata estorsione (riformulazione operata in sede di rinvio dalla Corte di appello) sostenendo: 1) contraddittorietà e incoerenza temporale rispetto alla indicazione del "tempus commissi delicti" (la difesa rilevava che il credito del lavoratore era già stato soddisfatto dall'accordo transattivo del 24/03/2015, così escludendo la possibilità di un'estorsione consumata nel maggio 2015); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'art. 61, n. 11, c.p. (rapporto di lavoro) ritenuta inesatta o insufficientemente motivata; 3) mancata qualificazione del fatto come violenza privata, atteso che il conseguimento di un ingiusto profitto era divenuto impossibile dopo la transazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la derubricazione del reato dalla forma consumata a quella tentata, operata dalla Corte d'appello in esito alla valutazione documentale, rende non determinante la richiamata indicazione temporale del capo di imputazione (il tentativo prescinde dal conseguimento del profitto); la censura sulla qualificazione come violenza privata era in realtà una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; la contestazione relativa all'aggravante ex art. 61, n. 11 c.p. non è esaminabile in questa sede perché non dedotta nel ricorso per cassazione originario e quindi preclusa nel giudizio di rinvio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma pari a euro 3.000,00. (Si segnala che il Pubblico Ministero aveva chiesto annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, richiesta non accolta nella pronuncia riportata.)
Norme richiamate
art. 61, n. 11, cod. pen.
Aggravante collegata al rapporto di lavoro: la Corte richiama che la individuazione dell'aggravante deve essere dedotta e dediscussa nei termini processuali opportuni; qui l'esame è precluso perché la questione non era stata devoluta alla Cassazione nel ricorso originario.
art. 629, cod. pen.
Norma sull'estorsione: la Corte evidenzia che la forma consumata richiede il conseguimento dell'ingiusto profitto, mentre la forma tentata prescinde dal conseguimento del profitto; la derubricazione a tentativo è compatibile con la documentazione che attesta la mancata acquisizione del vantaggio.
art. 616, cod. proc. pen.
Previsione delle conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e al pagamento di una somma a titolo di sanzione nel processo penale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla articolazione dei motivi di ricorso: il ricorso è stato esaminato nei limiti e con la forma prevista dalle disposizioni sulle impugnazioni.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n. 137 (come prorogato e modificato)
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (procedura telematica/agevolazioni in materia di udienze): la Corte segnala che il procedimento è stato trattato conformemente a tale disciplina.
Massime di principio
- La derubricazione da estorsione consumata a tentata incide sulla rilevanza temporale indicata nel capo di imputazione: quando il reato è ritenuto tentato, l'epoca indicata per la consumazione nel capo di imputazione non determina automaticamente la collocazione temporale delle condotte intimidatorie accertate.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: le censure che implichino una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sono normalmente inammissibili.
- Questioni non dedotte nel ricorso per cassazione originario restano precluse nel giudizio di rinvio; per ottenere esame di punti specifici è necessario sollevarli tempestivamente nel ricorso di legittimità.
- Per distinguere tra estorsione (art. 629) e violenza privata, occorre verificare la finalità e l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto: se è dimostrato che il profitto non è stato conseguito, la fattispecie può essere riqualificata nel tentativo.
- L'aggravante legata al rapporto di lavoro (art. 61, n. 11) richiede una specifica e tempestiva deduzione processuale; se non è stata adeguatamente proposta in cassazione, il suo esame può essere precluso.
- Se si ritiene intervenuta estinzione del reato per prescrizione, tale eccezione deve essere prospettata e sostenuta nelle opportune fasi processuali e con richiesta motivata; comunque il pubblico ministero può richiederne la declaratoria.
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