Parere n. 1024/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, proposto dalla sig.ra Carmela Izzo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e del D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, in materia di formazione iniziale degli insegnanti e graduatorie ad esaurimento
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, di anno non precisato, del D.M. n. 249 del 2010 e del D.M. n. 42 del 2009. Il D.M. n. 249 è stato contestato per l'introduzione del tirocinio formativo attivo (TFA), ritenuto lesivo delle posizioni di coloro che avevano già conseguito titoli riconosciuti e valutati dall'amministrazione ai fini dell'insegnamento. Il D.M. n. 42 è stato censurato per la previsione dell'inserimento "in coda" nelle graduatorie di altre province, anziché secondo il principio dell'inserimento "a pettine" in base al punteggio maturato. L'amministrazione ha eccepito la parziale tardività e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La Sezione ha inoltre verificato d'ufficio la sussistenza dell'interesse a ricorrere, rilevando che non risultava né la presentazione della domanda di inserimento o conferma in graduatoria né l'adozione di un provvedimento applicativo concretamente pregiudizievole.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo nel senso dell'inammissibilità del ricorso. I decreti ministeriali impugnati sono stati qualificati come atti generali che disciplinano la formazione iniziale degli insegnanti e le procedure di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Le relative disposizioni non risultavano immediatamente lesive: il pregiudizio derivante dal punteggio e dal collocamento in graduatoria avrebbe potuto concretizzarsi soltanto all'esito della partecipazione alla procedura, della valutazione dei titoli e dell'adozione del conseguente atto applicativo. Non risultando provata la partecipazione della ricorrente alla procedura né impugnato un concreto e deteriore collocamento in graduatoria, mancava l'interesse concreto e attuale necessario per il ricorso straordinario. La Sezione ha aggiunto che il D.M. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in relazione al precedente ricorso n. 426/2010, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, confermando la regola dell'inserimento "a pettine".
Osservazioni
Interesse a ricorrere contro atti generali
Gli atti generali e regolamentari sono direttamente impugnabili solo quando producano una lesione immediata; quando la lesione dipende da successive operazioni applicative, l'interesse a ricorrere sorge soltanto con l'adozione dell'atto applicativo concretamente pregiudizievole.
Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo
Quando l'atto generale disciplina una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve differenziare la propria posizione presentando domanda di partecipazione e deve impugnare l'eventuale provvedimento applicativo che concretizzi la lesione derivante dalla clausola contestata.
D.M. n. 249 del 2010
Le contestazioni relative all'introduzione del TFA e alla valorizzazione dei titoli pregressi non evidenziano una lesione immediata, in assenza della prova della partecipazione alla procedura e dell'adozione di un atto concretamente lesivo.
D.M. n. 42 del 2009
Le disposizioni sull'inserimento in coda incidono potenzialmente sul posizionamento degli aspiranti, ma la reale entità del pregiudizio è misurabile solo dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti; in mancanza di tale esito e della relativa impugnazione, manca l'interesse attuale.
Precedente annullamento del D.M. n. 42 del 2009
Il D.M. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua in seguito al parere della Sezione dell'11 maggio 2011 sul ricorso n. 426/2010, adottato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971
notificato ad almeno un controinteressato
La disposizione è richiamata dall'amministrazione in relazione alla contestata mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
d.P.R. 1199/1971
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Costituisce la disciplina procedurale del rimedio utilizzato dalla ricorrente.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità
La disposizione è richiamata quale base del piano di stabilizzazione del precariato storico e della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
art. 2, comma 416, legge n. 244/2007
È indicato quale fondamento normativo del D.M. n. 249 del 2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti.
art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, convertito dalla legge n. 167/2009
La disposizione, qualificata come norma interpretativa, aveva previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie di altre province in coda alla III fascia; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità per violazione dell'art. 3 Cost.
art. 3 Costituzione
La Corte costituzionale ha ritenuto violato il principio di eguaglianza dalla disciplina retroattiva ed eccentrica dell'inserimento in coda.
art. 120, primo comma, Costituzione
È richiamato quale parametro collegato alla libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, coerente con la regola dell'inserimento a pettine.
D.M. n. 249 del 10 settembre 2010
Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado
Atto generale che disciplina, tra l'altro, il TFA e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009
integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011
Atto generale che disciplinava l'aggiornamento delle graduatorie e l'inserimento in altre province, disposizione poi annullata in parte qua.
sentenza Corte costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2011
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, ribadendo la validità della regola dell'inserimento a pettine.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 26 aprile 2018
È richiamata per il principio secondo cui, nelle procedure concorsuali disciplinate da un atto generale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione.
Massime di principio
- Gli atti generali e regolamentari sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; se la lesione dipende da successive attività applicative, l'interesse a ricorrere sorge solo con l'adozione dell'atto applicativo concretamente pregiudizievole.
- Quando un atto generale detta le regole di una procedura concorsuale o selettiva, il soggetto che intende contestarne le clausole deve, di regola, partecipare alla procedura mediante presentazione della domanda, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l'esito applicativo lesivo.
- La mera potenzialità di un peggioramento del punteggio o del posizionamento in graduatoria non integra un interesse concreto e attuale se non sono documentati la partecipazione alla procedura, la valutazione dei titoli e l'effettivo collocamento deteriore.
- L'eliminazione dall'ordinamento della disciplina legislativa illegittima che derogava al criterio dell'inserimento a pettine comporta la persistente applicazione della regola ordinaria dell'inserimento in graduatoria secondo il punteggio maturato.
Impugnazione di atti generali in materia di graduatorie scolastiche
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una docente contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il ricorso riguardava una nota direttoriale, il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti e il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 sull'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.
Premesse procedurali
L'amministrazione aveva prospettato la parziale tardività del ricorso e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, concludendo comunque per l'infondatezza nel merito. Nel 2014 la Sezione aveva chiesto una relazione integrativa sulla data di notifica del ricorso e su ogni altro elemento utile. L'amministrazione aveva richiesto informazioni all'Ufficio scolastico regionale per la Campania nel 2015, senza ottenere risposta.
La Sezione ha ritenuto non necessario proseguire l'istruttoria, reputando sufficienti gli elementi disponibili per definire il ricorso in rito.
Atti impugnati e censure
Il D.M. n. 249 del 2010 è stato contestato per l'introduzione del tirocinio formativo attivo, corso obbligatorio con esame finale diretto al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. La ricorrente ha sostenuto che la nuova disciplina non avrebbe adeguatamente considerato la posizione di coloro che avevano già conseguito titoli riconosciuti e valutati dall'amministrazione ai fini dell'insegnamento.
Il D.M. n. 42 del 2009 è stato contestato per la previsione dell'inserimento in coda nelle graduatorie di altre province, anche in presenza di un punteggio maturato, anziché secondo il criterio dell'inserimento a pettine.
Interesse a ricorrere contro atti generali
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando contengono disposizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive. Negli altri casi, l'interesse a ricorrere nasce soltanto con l'adozione dell'atto applicativo che concretizza la lesione.
Quando l'atto generale costituisce la lex gara o comunque disciplina le regole di una procedura concorsuale, il soggetto interessato deve inoltre presentare domanda di partecipazione, per differenziare la propria posizione da quella della generalità dei consociati, e deve impugnare l'atto applicativo che abbia prodotto il concreto pregiudizio. La Sezione ha richiamato, in proposito, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1448 del 24 marzo 2014, Sezione VI, sentenze n. 9406 del 27 dicembre 2010 e n. 6463 del 6 settembre 2010, nonché Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 26 aprile 2018.
Applicazione al caso concreto
I decreti impugnati sono stati qualificati come atti generali concernenti, rispettivamente, la formazione iniziale degli insegnanti e l'aggiornamento o l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Le disposizioni contestate non introducevano, secondo la Sezione, clausole immediatamente ostative all'inserimento né disposizioni direttamente espulsive. Esse erano potenzialmente idonee a incidere sul posizionamento degli aspiranti, ma la concreta entità del pregiudizio sarebbe stata determinabile soltanto dopo:
- la presentazione della domanda di inserimento o conferma in graduatoria;
- la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti;
- l'adozione del provvedimento di formazione della graduatoria;
- l'effettivo collocamento deteriore eventualmente derivante dalla disciplina contestata.
Dagli atti non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risultava neppure l'adozione di un provvedimento applicativo che avesse concretamente pregiudicato la sua posizione. Le censure erano rimaste concentrate sugli atti generali e sull'attribuzione del punteggio, senza la prova della partecipazione alla procedura e senza l'impugnazione dell'eventuale collocamento deteriore.
Precedente annullamento del D.M. n. 42 del 2009
La Sezione ha aggiunto che il D.M. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua in seguito al parere reso l'11 maggio 2011 sul ricorso n. 426/2010.
Tale precedente era fondato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2011, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, introdotto dalla legge di conversione n. 167 del 2009. La Corte aveva ritenuto che la disposizione, pur presentandosi come norma di interpretazione autentica, avesse portata innovativa e retroattiva e introducesse, per un biennio, una disciplina derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento a pettine.
La Corte aveva ravvisato la violazione dell'art. 3 Cost. e aveva valorizzato anche la coerenza della regola dell'inserimento a pettine con l'art. 120, primo comma, Cost., relativo alla libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.
Conclusione
La mancanza della prova della partecipazione alla procedura e dell'esistenza di un atto applicativo concretamente lesivo ha impedito di riconoscere un interesse concreto e attuale al ricorso. Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso il definitivo parere che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile.
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