Sentenza n. 541/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8390/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 05.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 22898/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8390/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per due annualità e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per due annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di 1.000 euro e pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. A fronte della mancata prova dell'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza dimostrare l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato il rispetto dei termini processuali, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà, se necessario, compiere anche gli atti contabili e finanziari occorrenti, non potendo l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa giustificare l'inottemperanza. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I relativi termini processuali risultano rispettati nel giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'applicazione della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c.
È richiamato, nella formulazione vigente, con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento: il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento e cessare con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
- La misura dell'astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e deve essere soggetta a un limite massimo idoneo a evitare che la funzione compulsiva si trasformi in una sproporzionata compensazione economica; nel caso esaminato tale limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto.
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