Sentenza n. 823/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della determina del Direttore Generale di AGER n. 137 del 29/5/2025 avente ad oggetto “Centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE), con discarica di servizio/soccorso nel Comune di Corigliano d’Otranto gestito dalla Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l. Proroga”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, ivi incluse le disposizioni assunte da AGER per la gestione dei flussi di conferimento rifiuti presso l’impianto di trattamento sito in Poggiardo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina di AGER n. 137 del 29 maggio 2025, recante la proroga fino al 31 dicembre 2025 della concessione per la costruzione e gestione dell'impianto pubblico di selezione e trattamento meccanico biologico dei rifiuti, nonché gli atti connessi relativi alla gestione dei flussi di conferimento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la determina di AGER deducendone l'illegittimità per vizi propri e per invalidità derivata dalla D.G.R. Puglia n. 130 del 2025, che aveva modificato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani prevedendo la dismissione degli impianti di trattamento meccanico biologico, intesa come cessazione dei conferimenti, al 31 dicembre 2025. Nel corso del giudizio la società concessionaria ha eccepito che AGER, con successiva determina n. 360 del 18 dicembre 2025, aveva ulteriormente prorogato la scadenza del contratto fino al 31 dicembre 2026 e che tale nuovo atto non era stato impugnato dal Comune. La circostanza è rimasta incontestata.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione della società controinteressata e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La successiva proroga della concessione fino al 31 dicembre 2026, non impugnata dal Comune, ha fatto venir meno l'utilità concreta e attuale della decisione sull'impugnazione della precedente proroga fino al 31 dicembre 2025. Il giudice non ha esaminato i vizi dedotti contro la determina n. 137 del 2025 né quelli riferiti, in via derivata, alla D.G.R. n. 130 del 2025. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, un successivo atto non impugnato sostituisce o supera gli effetti dell'atto originariamente contestato, facendo venir meno l'utilità concreta e attuale di una pronuncia di annullamento.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio in rito, il giudice non è tenuto a esaminare i vizi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato né le censure di invalidità derivata relative agli atti presupposti.
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