Cassazione Penale, Sentenza n. 497/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato sull'inosservanza di norme processuali (artt. 178, 179, 107 c.p.p.): si prospetta la nullità degli atti per mancata notifica del decreto di citazione al difensore di ufficio nominato (avv. Vincenzo Miceli) e per un presunto errore di identificazione del difensore di fiducia (confusione tra "Salvatore" e "Salvino" Miceli) risultante dal verbale di identificazione; si censura altresì la mancata considerazione della rinuncia al mandato da parte dell'avv. Salvino Miceli, con la conclusione che sarebbe ancora vigente la nomina d'ufficio e che, perciò, tutti gli atti dei due gradi sarebbero radicalmente nulli.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per essere meramente reiterativo delle doglianze già valutate in appello. La Corte ha ritenuto che il verbale di identificazione del 15/03/2016 dimostrasse la nomina di difensore di fiducia nell'avv. Salvino Miceli (l'errore nel nome come "Salvatore" è stato qualificato mero errore materiale, riscontrato anche dall'indirizzo dello studio indicato). Quanto alla rinuncia del difensore, la Corte ha osservato che la rinuncia non era stata comunicata all'imputato e che, fino alla nomina di un nuovo difensore, il difensore rinunciante resta onerato della difesa. Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 525-585 cod. pen.
Norme penali che individuano i reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; richiamate a titolo di contestazione dei fatti cui si riferisce il processo.
art. 4 legge n. 110 del 1975
Norma sostanziale richiamata come titolo di accusa (reato contestato insieme agli articoli del codice penale).
art. 178 c.p.p.
Norma sulla nullità degli atti processuali; dedotta dal ricorrente per censurare le notifiche, ma non ritenuta applicabile idoneamente alla fattispecie perché la Corte ha ritenuto efficaci le notifiche al difensore di fiducia.
art. 179 c.p.p.
Norma sulla nullità degli atti che producono un effetto pregiudizievole; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto mancasse la prova del pregiudizio e dell'irregolarità grave delle notifiche.
art. 107 c.p.p.
Norma relativa alle garanzie dell'imputato e alla presenza del difensore; il gravame che la invoca è stato ritenuto generico e non ha dimostrato la violazione di diritti sostanziali tali da determinare nullità radicale.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone le conseguenze per la declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende); applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00.
Giurisprudenza citata (Sez.5 n.3094 del 19/11/2015 Arnoldo; Sez.1 n.46435 del 13/09/2019 Lapadat; Sez.6 n.18113 del 11/03/2021 S.)
Costante orientamento secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non obbliga il giudice a nominare d'ufficio un nuovo difensore se l'imputato non abbia provveduto a nominare uno di fiducia; il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento della nuova nomina o alla comunicazione valida della rinuncia.
Massime di principio
- Un errore materiale nel nome del difensore (es. "Salvatore" vs "Salvino") può essere superato se altri elementi (indirizzo dello studio, elezione di domicilio) dimostrano inequivocabilmente la persona designata.
- La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nei confronti dell'imputato finché non è valida e comunicata e fino alla nomina di un nuovo difensore: il difensore rinunciante resta responsabile della difesa fino a quel momento.
- Per la cassazione è necessaria specificità nei motivi: deduzioni meramente reiterative delle questioni già decise in sede di merito e non confrontate con la motivazione della sentenza sono inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), pertanto è essenziale valutare la probabilità di successo prima di proporre ricorso per cassazione su questioni procedurali già esaminate.
- Per contestare la correttezza delle notifiche e la validità degli atti processuali è necessario dimostrare la concreta inefficacia o il pregiudizio derivante dall'irregolarità, non solo proporre censure formali.
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