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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 497/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato sull'inosservanza di norme processuali (artt. 178, 179, 107 c.p.p.): si prospetta la nullità degli atti per mancata notifica del decreto di citazione al difensore di ufficio nominato (avv. Vincenzo Miceli) e per un presunto errore di identificazione del difensore di fiducia (confusione tra "Salvatore" e "Salvino" Miceli) risultante dal verbale di identificazione; si censura altresì la mancata considerazione della rinuncia al mandato da parte dell'avv. Salvino Miceli, con la conclusione che sarebbe ancora vigente la nomina d'ufficio e che, perciò, tutti gli atti dei due gradi sarebbero radicalmente nulli.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per essere meramente reiterativo delle doglianze già valutate in appello. La Corte ha ritenuto che il verbale di identificazione del 15/03/2016 dimostrasse la nomina di difensore di fiducia nell'avv. Salvino Miceli (l'errore nel nome come "Salvatore" è stato qualificato mero errore materiale, riscontrato anche dall'indirizzo dello studio indicato). Quanto alla rinuncia del difensore, la Corte ha osservato che la rinuncia non era stata comunicata all'imputato e che, fino alla nomina di un nuovo difensore, il difensore rinunciante resta onerato della difesa. Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 525-585 cod. pen.

    Norme penali che individuano i reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; richiamate a titolo di contestazione dei fatti cui si riferisce il processo.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma sostanziale richiamata come titolo di accusa (reato contestato insieme agli articoli del codice penale).

  • art. 178 c.p.p.

    Norma sulla nullità degli atti processuali; dedotta dal ricorrente per censurare le notifiche, ma non ritenuta applicabile idoneamente alla fattispecie perché la Corte ha ritenuto efficaci le notifiche al difensore di fiducia.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma sulla nullità degli atti che producono un effetto pregiudizievole; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto mancasse la prova del pregiudizio e dell'irregolarità grave delle notifiche.

  • art. 107 c.p.p.

    Norma relativa alle garanzie dell'imputato e alla presenza del difensore; il gravame che la invoca è stato ritenuto generico e non ha dimostrato la violazione di diritti sostanziali tali da determinare nullità radicale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le conseguenze per la declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende); applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza citata (Sez.5 n.3094 del 19/11/2015 Arnoldo; Sez.1 n.46435 del 13/09/2019 Lapadat; Sez.6 n.18113 del 11/03/2021 S.)

    Costante orientamento secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non obbliga il giudice a nominare d'ufficio un nuovo difensore se l'imputato non abbia provveduto a nominare uno di fiducia; il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento della nuova nomina o alla comunicazione valida della rinuncia.

Massime di principio

  • Un errore materiale nel nome del difensore (es. "Salvatore" vs "Salvino") può essere superato se altri elementi (indirizzo dello studio, elezione di domicilio) dimostrano inequivocabilmente la persona designata.
  • La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nei confronti dell'imputato finché non è valida e comunicata e fino alla nomina di un nuovo difensore: il difensore rinunciante resta responsabile della difesa fino a quel momento.
  • Per la cassazione è necessaria specificità nei motivi: deduzioni meramente reiterative delle questioni già decise in sede di merito e non confrontate con la motivazione della sentenza sono inammissibili.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), pertanto è essenziale valutare la probabilità di successo prima di proporre ricorso per cassazione su questioni procedurali già esaminate.
  • Per contestare la correttezza delle notifiche e la validità degli atti processuali è necessario dimostrare la concreta inefficacia o il pregiudizio derivante dall'irregolarità, non solo proporre censure formali.

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