Sentenza del 02/12/2015 n. 24505 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la decisione d'appello sostenendo, con il primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. In particolare, contestava la conclusione secondo cui, per beneficiare della definizione agevolata, fosse necessario l'integrale versamento di quanto dovuto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, riferita alla motivazione del diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, senza liquidare spese per la mancata attività difensiva della parte resistente. Ha ritenuto che l'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di evitare il pagamento delle sanzioni connesse all'omesso o ritardato versamento dell'IVA, debba essere disapplicato perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Tale incompatibilità deriva dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ha censurato le rinunce generali e indiscriminate alla riscossione dell'IVA. Il giudice nazionale deve rilevare e applicare d'ufficio il diritto europeo anche in assenza di deduzioni della parte e anche nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione della legge
La disposizione è stata invocata dalla società per denunciare l'erronea interpretazione e applicazione della disciplina sulla definizione agevolata.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
La norma non può essere applicata nella parte in cui consente di evitare l'integrale pagamento delle sanzioni tributarie collegate all'omesso o ritardato versamento dell'IVA, poiché incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9
Le disposizioni sono state considerate dalla Corte di giustizia come strumenti di rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento e alla riscossione dell'IVA, in contrasto con il sistema comune dell'imposta.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Gli Stati membri devono assicurare l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA; non possono introdurre misure di definizione che comportino una rinuncia generale o indiscriminata all'imposta o alle sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi IVA.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La censura relativa alla motivazione del diniego non è stata esaminata nel merito perché assorbita dal rigetto del primo motivo.
Principio di effettività del diritto dell'Unione europea
Il giudice nazionale deve applicare d'ufficio il diritto dell'Unione incompatibile con la normativa interna, senza che preclusioni processuali o la mancata deduzione della parte impediscano tale applicazione.
Massime di principio
- Le definizioni agevolate non possono essere applicate quando comportano una rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione dell'IVA dovuta.
- L'incompatibilità con il diritto dell'Unione può riguardare non solo l'imposta principale, ma anche le sanzioni tributarie collegate all'omesso o ritardato pagamento dell'IVA.
- Il giudice nazionale può e deve disapplicare d'ufficio la norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione, anche se la questione non è stata dedotta dalla parte e anche nel giudizio di cassazione.
- In situazioni analoghe, il contribuente non può fare affidamento su una norma nazionale di condono o definizione agevolata se questa produce una sostanziale rinuncia generalizzata all'accertamento o alla riscossione dell'IVA.
- Quando il motivo principale viene rigettato e rende inutili le altre censure, queste possono essere dichiarate assorbite senza esame nel merito.
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