Ordinanza n. 511/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n.-OMISSIS-, emesso dal Questore di Rimini il 15/7/2022 e notificato in pari data, che ha disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio del ricorrente al comune di sua abituale dimora, inibendo di fare ritorno nel Comune di Rimini senza la preventiva autorizzazione del medesimo ufficio per la durata di anni tre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Rimini che ha disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel Comune di Rimini per tre anni senza autorizzazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile adottato il 15 luglio 2022, con il quale era stato disposto il rimpatrio presso il Comune di abituale dimora e vietato il ritorno nel Comune di Rimini per tre anni, salvo preventiva autorizzazione. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per difetto di attualità dell'interesse all'azione di annullamento, considerando la cessata efficacia del provvedimento impugnato e l'assenza di attività difensiva successiva all'ordinanza cautelare che aveva respinto la domanda di sospensione. Alle parti è stata sottoposta la questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha assegnato alle parti costituite un termine di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare eventuali memorie sulla possibile improcedibilità del ricorso derivante dalla cessata efficacia del foglio di via e dalla conseguente possibile mancanza di un interesse attuale all'annullamento. La decisione è stata riservata all'esito del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. La Segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza e dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla alle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale presupposto dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza dell'interesse all'azione di annullamento, il giudice deve sottoporre la relativa questione alle parti e assegnare loro un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La cessata efficacia del provvedimento impugnato può determinare il venir meno dell'interesse attuale all'annullamento, ma la relativa improcedibilità deve essere verificata nel contraddittorio con le parti, anche considerando l'eventuale persistenza di un'utilità concreta derivante dalla decisione.
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