Cassazione Penale, Sentenza n. 28764/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal metodo mafioso, ritenendo provato che l'imputato avesse rivolto minacce a pubblici ufficiali per impedirne l'attività di contrasto al contrabbando di tabacchi, evocando anche la propria pericolosità sociale e collegamenti con clan camorristici. In cassazione l'imputato ha dedotto, con due motivi, violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione: da un lato ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro ha censurato la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, sostenendo che la motivazione non spiegasse gli elementi da cui desumerla e che mancassero riscontri sui presunti legami con la camorra. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per genericità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità. Ha rilevato che i motivi di appello erano già generici e meramente assertivi, privi di una critica argomentata alla decisione di primo grado e non confrontati con le ragioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, anche il ricorso per cassazione si è limitato a riproporre censure generiche e non specifiche. Sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
È la fattispecie di reato oggetto della condanna confermata in appello.
art. 7 l. 203/1991
Aggravante contestata in relazione al metodo mafioso; la sentenza la richiama come oggi trasfusa nell'art. 416-bis.1 c.p.
art. 416-bis.1 c.p.
Norma indicata come disciplina attuale dell'aggravante del metodo mafioso richiamata in sentenza.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Non può essere dedotto utilmente in cassazione il vizio di motivazione della sentenza di appello se i motivi di appello erano a loro volta generici: la genericità originaria del gravame si riflette sul ricorso successivo.
- L'onere di specificità dei motivi di impugnazione è proporzionale alla specificità della motivazione della decisione impugnata; quanto più la sentenza è articolata, tanto più puntuale deve essere la critica dell'impugnante.
- Il mero dissenso rispetto alla decisione di merito, privo di indicazione delle parti della motivazione censurate e delle prove o argomentazioni trascurate, non integra un motivo ammissibile di impugnazione.
- In presenza di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
- Quando la sentenza di merito descrive una condotta oggettivamente evocativa di collegamenti mafiosi e finalizzata a intimidire pubblici ufficiali, la censura che ne contesti apoditticamente la sussistenza, senza specifica confutazione degli elementi fattuali, è generica e non scrutinabile nel merito.
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