Sentenza del 15/06/2016 n. 12312 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per omessi o ritardati versamenti di IVA, IRPEG e IRAP relativi al 2001, ma non aveva versato la terza rata. Dopo l'emissione della cartella di pagamento, inizialmente annullata dalla Commissione tributaria provinciale, la Commissione regionale aveva ritenuto necessaria l'integrale osservanza dei termini e delle modalità di pagamento previsti dalla norma, con perdita del beneficio in caso di mancato versamento. La società ha impugnato la sentenza sostenendo, tra l'altro, che l'omesso pagamento di una rata non comportasse la decadenza, prospettando anche una questione di legittimità costituzionale e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Per l'IVA ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea la definizione agevolata nella parte in cui consente di evitare il pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento, disponendone la disapplicazione. Per l'IRAP ha stabilito che l'art. 9-bis non contiene una previsione secondo cui il mancato pagamento delle rate successive alla prima non comporta l'inefficacia della definizione; pertanto, il pagamento deve essere eseguito integralmente e nei termini previsti, altrimenti il beneficio non opera. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e il terzo motivo, relativo alla motivazione, è stato dichiarato inammissibile. La società è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti ... per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. ... gli importi eccedenti ... possono essere versati in tre rate, di pari importo.
La norma consente di evitare le sanzioni relative a determinati omessi o ritardati versamenti soltanto se le imposte sono pagate integralmente, in unica soluzione o mediante rateizzazione, rispettando termini e modalità stabiliti. In assenza di una specifica clausola di salvaguardia, il mancato pagamento di una rata impedisce il perfezionamento del beneficio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 68
Disciplina la riscossione frazionata delle somme dovute in pendenza di giudizio. L'emissione di una successiva cartella per un importo non coincidente con quello della precedente non implica rinuncia dell'Amministrazione alla pretesa tributaria.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Impone agli Stati membri di assicurare la corretta applicazione e riscossione dell'IVA. Sono incompatibili le misure nazionali che comportano una rinuncia generale o indiscriminata all'imposta o alle relative sanzioni.
Legge n. 289/2002, artt. 8, 9, 15 e 16, comma 2
L'omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione.
Le clausole che escludono la decadenza in caso di mancato pagamento delle rate valgono soltanto per le specifiche forme di definizione cui si riferiscono e non possono essere estese analogicamente all'art. 9-bis.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ... circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il vizio di motivazione deve riguardare un preciso fatto storico, controverso e decisivo, non mere questioni giuridiche, argomentazioni o il percorso logico astrattamente seguito dal giudice.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate o nei condoni tributari occorre verificare la disciplina specifica applicabile: le regole previste per una diversa forma di definizione non possono essere estese automaticamente.
- Quando la norma subordina il beneficio al pagamento integrale entro termini e modalità determinati e non prevede una clausola che escluda la decadenza, il mancato pagamento anche di una sola rata può far perdere il beneficio.
- Per l'IVA, le norme nazionali che rinunciano in modo generale all'imposta o alle sanzioni possono essere disapplicate se incompatibili con il diritto dell'Unione europea; il giudice nazionale può rilevare tale incompatibilità anche d'ufficio.
- Le difficoltà economiche del contribuente, salvo specifiche previsioni normative, non impediscono la decadenza da un beneficio condonistico quando il pagamento non è eseguito nei termini.
- Nel ricorso per cassazione, una censura sulla motivazione deve indicare un fatto storico preciso, controverso e decisivo; non è sufficiente contestare genericamente l'interpretazione o il ragionamento della sentenza.
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