Ordinanza n. 161/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 135/2010 emesso dal Tribunale di Locri il 24.11.2010, muniti di formula esecutiva il 01.06.2011 e notificato in tale forma in data 11.06.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo e della precedente sentenza di ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Locri, notificato in forma esecutiva, già oggetto della sentenza con cui il TAR aveva ordinato alla Comunità Montana, in persona del Commissario Straordinario per la Liquidazione, di adottare gli atti necessari al pagamento e aveva nominato il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. A seguito della richiesta di insediamento, il Prefetto ha delegato le funzioni commissariali a un funzionario prefettizio, insediatosi nel novembre 2023. Il Commissario ad acta ha chiesto una proroga, rappresentando che le procedure di liquidazione del patrimonio immobiliare delle Comunità Montane avevano avuto esito infruttuoso e che erano in corso ulteriori procedure competitive per reperire le somme necessarie, nonché l’impossibilità di contrarre mutui in assenza di entrate certe. Il giudice ha inoltre considerato il coordinamento con altri giudizi di ottemperanza e il criterio cronologico seguito nella liquidazione del patrimonio comune.
La decisione
Il TAR ha concesso la proroga richiesta e ha fissato al 31 dicembre 2026 il nuovo termine per il completamento dell’incarico commissariale, rilevando che la gestione liquidatoria delle Comunità Montane soppresse è ancora attiva in forza delle proroghe legislative regionali. Ha precisato che il Commissario ad acta deve farsi parte attiva nel prosieguo dell’esecuzione, surrogandosi all’ente esecutato e mantenendo un costante raccordo con il Commissario Straordinario per la liquidazione. In particolare, deve monitorare la stima e la vendita del patrimonio immobiliare disponibile, valutando anche la predisposizione di un atto transattivo per l’assegnazione diretta di beni al creditore qualora questi consenta; verificare la liquidità e le eventuali sopravvenienze finanziarie, emettendo immediatamente i mandati di pagamento fino a concorrenza del credito; individuare eventuali ulteriori soggetti debitori delle Comunità Montane e adottare i relativi ordinativi di pagamento; valutare la contrazione di mutui qualora sopravvengano entrate certe idonee a sostenere un piano di ammortamento. Il Commissario dovrà depositare entro il 30 giugno 2026 una relazione sulle attività svolte e sulla situazione economico-finanziaria delle Comunità Montane. Il giudice relatore è stato delegato a decidere eventuali ulteriori istanze di proroga. L’ordinanza non definisce negativamente la domanda di ottemperanza, ma disciplina la prosecuzione dell’esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale sono state adottate le misure sostitutive dirette a conseguire l’effettiva esecuzione del giudicato.
art. 13 l.r. Calabria 23 dicembre 2022, n. 52
«I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina»
Ha prorogato il termine della procedura liquidatoria e conservato le funzioni del Commissario liquidatore fino alla nuova nomina.
art. 1 l.r. Calabria 18 marzo 2025, n. 15
«Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione sull'attività svolta e sulle criticità riscontrate, all'articolazione amministrativa regionale competente in materia di liquidazione delle soppresse comunità montane che, unitamente all'articolazione amministrativa preposta al coordinamento degli enti sub-regionali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'andamento delle attività di liquidazione»
Ha prorogato al 31 dicembre 2026 il termine della procedura liquidatoria e previsto obblighi di relazione e monitoraggio sull’attività di liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, le attività sostitutive esercitate dal giudice o dal Commissario ad acta possono derogare alle ordinarie procedure amministrative, quando ciò sia funzionale a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, anche per il pagamento di somme di denaro.
- Quando il mancato pagamento di un credito giudizialmente accertato dipende dalla gestione liquidatoria di un ente pubblico e dalla necessità di dismettere beni patrimoniali, il Commissario ad acta può essere incaricato di monitorare le stime e le vendite, verificare le disponibilità liquide e le sopravvenienze, individuare eventuali debitori dell’ente e valutare il ricorso al finanziamento, sostituendosi all’ente nei limiti necessari all’esecuzione del giudicato.
- La proroga dell’incarico del Commissario ad acta può essere concessa quando la procedura liquidatoria dell’ente esecutato è ancora legalmente attiva, le attività di reperimento delle risorse risultano concretamente avviate e il ritardo è documentato dall’andamento delle procedure di liquidazione.
- Per assicurare l’effettività della tutela in sede di ottemperanza, il giudice può fissare termini intermedi e imporre al Commissario ad acta il deposito di relazioni periodiche sulle attività esecutive e sulla situazione economico-finanziaria dell’ente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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