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Sentenza

Sentenza del 15/02/2016 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Demanio - Demanio marittimo - Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio a favore delle Regioni - Concessione rilasciata dall'autorità portuale - Imposta regionale - Non è dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio, prevista dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, in relazione a una concessione demaniale marittima rilasciata dall'autorità portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La questione consisteva nello stabilire se tale concessione dovesse essere assoggettata all'imposta regionale, considerato che le concessioni rilasciate dalle autorità portuali seguono procedure proprie e sono soggette a criteri di determinazione dei canoni diversi da quelli applicabili alle concessioni demaniali marittime ordinarie.

La decisione

La pretesa impositiva è stata esclusa. L'imposta regionale non è dovuta per le concessioni demaniali rilasciate dalle autorità portuali ai sensi della legge n. 84 del 1994. La non debenza non dipende soltanto dalla diversa autorità che rilascia la concessione, ma dalla sostanziale diversità delle procedure e dei criteri di determinazione dei canoni. Per tali concessioni, infatti, i canoni sono determinati secondo criteri più vicini al valore di mercato, tenendo conto dello scopo della concessione e dei profitti conseguibili dal concessionario, anziché secondo le quantificazioni previste dalla legge per le altre concessioni demaniali marittime.

Norme richiamate

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281

    Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio a favore delle Regioni

    L'imposta regionale prevista dalla legge non si applica alle concessioni demaniali rilasciate dalle autorità portuali secondo la disciplina speciale della legge n. 84 del 1994.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84

    Riordino della legislazione in materia portuale

    Le concessioni rilasciate dalle autorità portuali costituiscono una categoria caratterizzata da una disciplina procedurale e da criteri di determinazione del canone propri.

  • Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400

    Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime

    Per le concessioni rilasciate dalle autorità portuali i canoni sono determinati con criteri diversi e maggiormente orientati al mercato rispetto a quelli applicabili alle concessioni demaniali marittime ordinarie.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'imposta sulle concessioni demaniali sia dovuta, occorre verificare non solo la natura demaniale del bene, ma anche l'autorità che ha rilasciato la concessione e la disciplina speciale applicabile.
  • Le concessioni rilasciate dalle autorità portuali ai sensi della legge n. 84 del 1994 non sono automaticamente equiparabili alle concessioni demaniali marittime ordinarie ai fini dell'imposta regionale.
  • La diversità dei criteri di determinazione del canone, soprattutto quando sono basati su parametri di mercato e sui profitti del concessionario, può escludere l'applicazione di un tributo previsto per concessioni soggette a un diverso regime legale.
  • In situazioni analoghe, è necessario confrontare concretamente la procedura di rilascio, l'autorità concedente, la base normativa della concessione e i criteri utilizzati per determinare il canone.

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