Cassazione Penale, Ordinanza n. 32959/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi l'ordinanza di inammissibilità dell'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2025 con cui la Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Dal testo emerge che la Suprema Corte ha esaminato un solo motivo di ricorso, ma lo ha ritenuto inammissibile perché formulato in termini del tutto generici e, soprattutto, privo di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Non sono indicati nel provvedimento i fatti di merito né il reato contestato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato; un motivo generico è inammissibile.
- La mera riproposizione di doglianze non ancorate alle rationes decidendi della decisione impugnata non consente il vaglio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati nel provvedimento.
Come è indicizzato
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