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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/844

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/844 della Commissione, del 17 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli importati da paesi terzi, i valori forfettari all'importazione da impiegare nel calcolo del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione tecnico e periodico, fondato sul regolamento (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità applicative nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e origini, con efficacia immediata dalla pubblicazione.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, limitatamente ai codici NC indicati e alle relative origini da paesi terzi. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/844 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. L'atto si colloca nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente alcuni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato: 0702 00 00; 0707 00 05; 0709 93 10; 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28; 0805 50 10; 0808 10 80. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. Il codice "ZZ" indica "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Funzione dei valori forfettari nel sistema del prezzo di entrata

Il sistema del prezzo di entrata è richiamato come strumento di applicazione della disciplina dell'Unione per il settore ortofrutticolo. I valori forfettari servono come parametro tecnico per la determinazione del prezzo di entrata delle merci importate, secondo i criteri già stabiliti nel quadro regolamentare dell'Uruguay Round richiamato dal considerando 1.

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta, per ciascun codice NC, i valori forfettari per specifiche origini. A titolo esemplificativo: per il codice 0702 00 00 sono indicati valori per MA, TN, TR e ZZ; per 0808 10 80 sono indicati valori per AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e ZZ. I valori sono espressi in euro per 100 chilogrammi e costituiscono il dato operativo da utilizzare nell'applicazione della disciplina doganale e agricola pertinente.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il 18 maggio 2017. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del valore forfettario

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono per determinare il prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli interessati, secondo i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Determinazione dei valori per i prodotti interessati

L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, nel quale sono fissati i valori forfettari all'importazione per specifici codici NC di ortofrutticoli e per determinate origini (codici paese terzo), compreso il codice "ZZ" per "altre origini". I valori sono espressi in EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi doganaliortofrutta

Testo integrale

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