Sentenza n. 2194/2026 - Napoli, Sezione 7
per la declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Torre del Greco sulla richiesta del 20.12.2024; nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza e la condanna, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., alla adozione di tutti i provvedimenti necessari all'avvio e conclusione del procedimento per il richiesto rinnovo (ovvero proroga legale ex art. 1 comma 1.1 DL 131\2024 convertito nella L. 166\2024) entro un termine non superiore a trenta giorni, con contestuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a. (per quanto riguarda i motivi aggiunti) per l’annullamento a) della comunicazione della Regione Campania protocollo n. 0392779 del 7.8.2025, con cui si invita il Comune di Torre del Greco a verificare nei confronti della Società una eventuale situazione di gestione “sine titulo” della concessione demaniale marittima 01\2009 e successive concessioni supplementari; b) della nota denominata da controparte “richiesta di accertamenti del Comune alla Capitaneria di porto e ai vigili Urbani del nov 2025”, in atti, del 14.11.2025 senza protocollo; per quanto possa occorrere, c) della richiesta di documentazione tecnica del Comune in data 9.6.23, che non si conosce; d) della richiesta regionale prot. 450757del 22.9.2023, citata sub b), che non si conosce; ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Comune di Torre del Greco sull’istanza del 20 dicembre 2024 volta a ottenere la certificazione della proroga della concessione demaniale marittima o, in subordine, il rinnovo per sei anni; nonché, con motivi aggiunti, note interlocutorie comunali e regionali relative alla verifica della titolarità della concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa concessionaria ha chiesto al Comune di Torre del Greco di certificare l’intervenuta proroga della concessione demaniale marittima ai sensi del decreto-legge n. 131/2024, ovvero, in subordine, di adottare un provvedimento di rinnovo per sei anni. A fronte del silenzio del Comune, protrattosi anche dopo i solleciti, ha proposto azione avverso il silenzio per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato alcune comunicazioni della Regione e del Comune concernenti verifiche sulla titolarità della concessione e sull’eventuale gestione sine titulo. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia amministrativa e ha chiesto che il Comune concludesse il procedimento con un provvedimento espresso. Le note impugnate con motivi aggiunti sono state ritenute dallo stesso ricorrente atti non precedentemente notificati, ma aventi natura interlocutoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda avverso il silenzio. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, l’amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso, anche qualora ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, potendo in tali casi adottare una motivazione semplificata ma non restare inerte. L’obbligo di provvedere sussisteva anche in presenza delle criticità sulla titolarità della concessione prospettate dal Comune soltanto nella memoria difensiva: tali criticità avrebbero dovuto essere valutate in un provvedimento conclusivo, positivo o negativo. Il Comune è stato quindi ordinato di pronunciarsi con atto espresso e motivato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori 30 giorni, in sostituzione e a spese dell’amministrazione inadempiente. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro note interlocutorie prive di effetti lesivi diretti. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato; le spese tra il ricorrente e la Regione Campania sono state compensate. È stata inoltre disposta, dopo il passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza [...] le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
L’amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza, anche quando ravvisi ragioni di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza; in tali casi è ammessa soltanto una motivazione semplificata, non l’inerzia.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio è diretta ad accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato.
art. 117 c.p.a.
In caso di persistente inerzia dopo l’accertamento giudiziale dell’obbligo di provvedere, il giudice può prevedere l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sentenza di accoglimento dell’azione avverso il silenzio può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato, in relazione alla persistente inerzia amministrativa.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente a un’istanza del privato, l’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso e motivato entro il termine previsto, anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; tali valutazioni non legittimano il silenzio, ma impongono un provvedimento eventualmente semplificato.
- L’obbligo di provvedere può derivare non solo da una disposizione espressa che riconosca al privato la facoltà di presentare l’istanza, ma anche dalla natura qualificata della situazione soggettiva e dai doveri di correttezza e buona amministrazione, quando il privato abbia una legittima aspettativa a conoscere la determinazione dell’amministrazione.
- Nell’azione avverso il silenzio, l’amministrazione adempie soltanto adottando un provvedimento conclusivo, dotato di contenuto dispositivo, sulla domanda del privato; non sono sufficienti atti interlocutori, soprassessori o meramente endoprocedimentali.
- Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo di provvedere, può fissare un termine per l’adozione dell’atto espresso e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, entro un ulteriore termine, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- Le note interlocutorie prive di effetti lesivi diretti non sono autonomamente impugnabili e determinano l’inammissibilità dei motivi aggiunti rivolti contro di esse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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