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Sentenza

Sentenza n. 518/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - dell’autorizzazione e/o degli effetti del silenzio - assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 259/2003, presentata da Iliad Italia s.p.a. al Comune di Chioggia in data 10 ottobre 2023, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazione nel Comune di Chioggia in prossimità di via Agostino Barbarigo, all’interno del terreno censito al foglio 43, mappale 306; - del titolo unico in autocertificazione, ai sensi dell’art. 44, d.lgs. n. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 207/2021 ottenuto da Iliad Italia s.p.a per la realizzazione della predetta infrastruttura di telecomunicazione; - del titolo abilitativo di cui alla pratica C67504 del 23 gennaio 2025, come desumibile dal cartello di cantiere; - del parere paesaggistico-ambientale favorevole ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Lagun; - dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Chioggia; - del parere favorevole espresso dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - di ogni altro atto inerente e conseguente, procedimentale e finale.

Giustizia amministrativa202500460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione, silenzio-assenso e titoli abilitativi per la realizzazione di una stazione radio base, nonché i relativi pareri e autorizzazioni paesaggistico-ambientali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, qualificandosi come proprietari di immobili e terreni situati nelle vicinanze dell'intervento, hanno impugnato gli atti autorizzativi relativi alla realizzazione di una nuova stazione radio base. Deducevano, in particolare, l'omessa pubblicizzazione della futura realizzazione dell'impianto e sostenevano che anche tali infrastrutture dovessero rispettare i vincoli ambientali. In sede cautelare, il Consiglio di Stato aveva ravvisato il fumus boni iuris quanto alla violazione dell'obbligo di pubblicizzazione. Successivamente il Comune ha rinnovato il procedimento e ha adottato una determina di convalida, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990, dell'autorizzazione formatasi per silenzio-assenso, riconoscendo la tardività della pubblicizzazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'adozione della determina comunale di convalida, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e a seguito della rinnovazione del procedimento, ha fatto venir meno l'interesse dei ricorrenti all'annullamento degli atti originariamente impugnati. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le ulteriori censure relative alla pubblicizzazione e ai vincoli ambientali. Le spese sono state compensate, anche in considerazione di quanto rilevato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, come nel caso in cui un successivo provvedimento amministrativo renda non più utile l'annullamento degli atti impugnati.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una distinta applicazione della disposizione.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990

    La disposizione è stata utilizzata dal Comune per convalidare l'autorizzazione acquisita per silenzio-assenso, dopo la rinnovazione del procedimento e il riconoscimento della tardiva pubblicizzazione dell'intervento.

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Costituisce la base normativa dell'istanza di autorizzazione unica e del titolo abilitativo per la realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato quale fondamento del parere paesaggistico-ambientale favorevole impugnato.

Massime di principio

  • L'adozione, nelle more del giudizio, di un nuovo provvedimento amministrativo che convalidi o comunque renda non più utile l'annullamento degli atti originariamente impugnati determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata in concreto, verificando se la decisione richiesta possa ancora arrecare al ricorrente un'utilità attuale e non meramente astratta.
  • La rinnovazione del procedimento e l'adozione di un provvedimento di convalida possono privare di utilità la domanda di annullamento degli atti precedenti, anche quando nel giudizio siano state prospettate violazioni procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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