Sentenza n. 1155/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 353/2023 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 21.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 353/2023 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 353/2023 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 21 dicembre 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 19 dicembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, quale commissario ad acta, con termine di 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'Amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dopo la notificazione del titolo.
- Accertata l'inadempienza dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento, per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione inadempiente secondo il principio della soccombenza.
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