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Sentenza

Sentenza n. 3266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 178/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202402790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ritenuto giustificato dalla pericolosità sociale dello straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo straniero aveva impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato in ragione di precedenti e segnalazioni concernenti reati in materia di stupefacenti e ritenuti prevalenti rispetto ai legami familiari e all'inserimento socioeconomico in Italia. In primo grado aveva dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, lamentando in particolare che la Questura avesse valorizzato una condanna del 2018 non ancora definitiva e non avesse adeguatamente considerato la situazione familiare e lavorativa. Respinto il ricorso dal TAR, l'interessato ha proposto appello riproponendo criticamente le medesime censure.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha premesso che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 non costituisce automaticamente causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; l'amministrazione deve quindi valutare in concreto la pericolosità sociale, considerando la tipologia dei reati, la situazione familiare e lavorativa e operando un adeguato bilanciamento degli interessi. Nel caso concreto tale valutazione è stata ritenuta effettivamente compiuta e adeguatamente motivata. La Questura aveva considerato la condanna del 2018, sebbene relativa a un fatto di lieve entità e successivamente estinto, una precedente segnalazione del 2016, conclusasi con assoluzione per insufficienza di prove in ordine alla cessione ma nella quale risultava il possesso di cocaina, e una denuncia del 2021 relativa al possesso di venti confezioni contenenti cocaina. Tali elementi, valutati complessivamente e indipendentemente dagli esiti penali formali, sono stati ritenuti indicativi di reiterata contiguità con ambienti dello spaccio e di concreta pericolosità sociale. È stata quindi ritenuta legittima anche la valutazione secondo cui lo straniero avrebbe potuto trarre parte del proprio sostentamento da attività illecite, pur in presenza dei requisiti reddituali. Il giudice ha inoltre rilevato che l'amministrazione aveva considerato i legami familiari, in particolare quello con il fratello, ritenendoli recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica. La censura relativa all'art. 10-bis della l. n. 241/1990 è stata respinta perché, anche a prescindere dalla contestata correttezza della notifica della comunicazione dei motivi ostativi, l'amministrazione aveva dato conto delle ragioni per cui non aveva accolto gli elementi rappresentati dall'interessato; quest'ultimo, inoltre, non aveva indicato quali fatti nuovi e decisivi avrebbe potuto prospettare. Sentenza di primo grado confermata; spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, la previsione che richiamava tutti i reati inerenti agli stupefacenti non può operare come causa automatica ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno con riferimento all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La commissione del reato di lieve entità non determina automaticamente il diniego del titolo di soggiorno, ma costituisce un elemento da valutare nell'ambito di un giudizio concreto e complessivo sulla pericolosità sociale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La violazione è stata esclusa poiché l'amministrazione aveva esaminato e motivatamente disatteso gli elementi forniti dall'interessato; inoltre, non erano stati indicati fatti nuovi e diversi che avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento.

  • artt. 165 e 167 c.p.

    Sono richiamati in relazione all'estinzione del reato oggetto della condanna del 2018; l'estinzione non impedisce, secondo la decisione, la considerazione del fatto storico nel complessivo giudizio amministrativo di pericolosità sociale.

  • artt. 3 e 117, comma 1, Cost.

    Richiamati dalla Corte costituzionale quali parametri della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'automatismo ostativo, anche in relazione all'art. 8 CEDU.

  • art. 8 CEDU

    Rileva quale parametro convenzionale connesso alla tutela della vita familiare e alla necessità di una valutazione individualizzata e proporzionata della posizione dello straniero.

Massime di principio

  • Il reato di lieve entità in materia di stupefacenti non può costituire, da solo e automaticamente, causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta della pericolosità sociale dello straniero.
  • Nel giudizio di pericolosità sociale possono essere considerati complessivamente la reiterazione di condotte in materia di stupefacenti, il possesso di sostanze e gli altri elementi storici risultanti dagli atti, anche quando una precedente condanna sia stata estinta, un procedimento si sia concluso con assoluzione o un'ulteriore vicenda penale non sia ancora definita, purché tali elementi siano utilizzati come indici amministrativi e non come automatica affermazione di responsabilità penale.
  • La valutazione amministrativa della pericolosità sociale deve bilanciare gli elementi ostativi con la situazione familiare e lavorativa dello straniero e deve esplicitare le ragioni per cui le esigenze di sicurezza pubblica risultano prevalenti nel caso concreto.
  • La presenza di legami familiari sul territorio nazionale non costituisce uno scudo automatico contro il diniego del titolo di soggiorno: tali legami devono essere considerati, ma possono risultare recessivi rispetto a una concreta e adeguatamente motivata esigenza di tutela della sicurezza pubblica.
  • La violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non può essere utilmente dedotta in termini meramente astratti quando l'amministrazione abbia esaminato e motivatamente disatteso gli elementi partecipativi; il destinatario deve indicare quali fatti nuovi e rilevanti avrebbe potuto rappresentare e in che modo avrebbero potuto incidere sull'esito.
  • L'estinzione del reato o l'assoluzione penale non impediscono, di per sé, che i fatti storici risultanti dagli atti siano considerati dall'amministrazione quali elementi indiziari nella valutazione complessiva della pericolosità sociale, purché non siano trattati come automatica prova di colpevolezza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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