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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di restituzione proposta dalla società contro l'ex dipendente per ottenere la restituzione di euro 45.696,04, già corrisposti a titolo di indennità di buonuscita e di pensione in esecuzione di una precedente sentenza del Tribunale, poi riformata in appello. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva a sua volta respinto il gravame della società, dichiarando inammissibile l'istanza di deferimento del giuramento decisorio sull'avvenuta percezione delle somme. La Corte territoriale aveva ritenuto l'istanza inammissibile sia perché formulata da un soggetto che, nella procura all'institore, non sarebbe stato munito del relativo potere, sia perché il capitolo di giuramento sarebbe stato non conforme al modello legale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2204 c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che l'institore, in assenza di espressa limitazione nella procura, poteva compiere anche l'atto processuale di deferire il giuramento decisorio; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 233 c.p.c., sostenendo che la formula del giuramento era valida, poiché il rigore formale non richiede necessariamente la struttura alternativa "giuro e affermo o nego", essendo sufficiente anche la formulazione positiva o negativa, purché consenta al giurante la scelta tra giurare o non giurare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la preposizione institoria attribuisce all'institore poteri rappresentativi ampi, coincidenti con quelli dell'imprenditore, e che, sul piano processuale, egli può esercitare le facoltà riservate alla parte, compreso il deferimento del giuramento decisorio, salvo una specifica riserva nella procura. Ha inoltre ribadito che il giuramento decisorio è valido anche se formulato in modo semplice come "affermo che" o "nego che", non essendo indispensabile la formula alternativa più ampia, purché il destinatario possa scegliere se giurare e vincere o sottrarsi e perdere. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2204 c.c.

    L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, salvo le limitazioni contenute nella procura; in difetto di espressa esclusione, il potere rappresentativo si estende anche agli atti processuali compatibili con la gestione d'impresa, come il deferimento del giuramento decisorio.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    La procura all'institore va interpretata secondo i criteri ermeneutici contrattuali per verificare se contenga o meno una limitazione espressa dei poteri rappresentativi.

  • art. 233 c.p.c.

    Il giuramento decisorio deve essere formulato in modo da conservare la libertà di scelta del destinatario; tale libertà è rispettata anche quando il capitolo sia espresso con formula semplice positiva o negativa, non essendo necessaria la formula binaria più articolata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata solo per il procedimento camerale di trattazione della proposta del relatore.

Massime di principio

  • La preposizione institoria attribuisce all'institore poteri rappresentativi molto ampi, sostanzialmente coincidenti con quelli dell'imprenditore, sicché gli atti di gestione e le facoltà processuali della parte possono essere esercitati dal preposto salvo specifiche limitazioni espressamente previste nella procura.
  • Per escludere il potere dell'institore di compiere un determinato atto, non basta l'assenza di un'esplicita attribuzione: occorre una riserva espressa nella procura che limiti il potere rappresentativo.
  • Il giuramento decisorio è ammissibile quando la sua formulazione consenta al destinatario una reale alternativa tra giurare e vincere la lite oppure non giurare e perderla; tale requisito può essere soddisfatto anche da una formula semplice positiva o negativa.
  • Il rigore formale del giuramento decisorio non impone necessariamente la formula "giuro e affermo/nego", essendo sufficiente che il contenuto del capitolo renda chiaro il fatto decisivo da confermare solennemente e la scelta processuale rimessa al giurante.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniGiuramento decisorio
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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