Cassazione Penale, Sentenza n. 23188/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Spano ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva e non si è pronunciata sulle condizioni per la sua applicazione; inoltre è stata denunciata la violazione del divieto di reformatio in peius per errore nel computo dell'aumento per continuazione e l'eccessività dell'aumento per continuazione relativo alle plurime cessioni di stupefacenti. Saponaro ha lamentato difetto di motivazione sull'applicazione della recidiva e sull'entità della pena, data la sua esclusiva assunzione personale di stupefacente.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso di Spano limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti sul punto della determinazione della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, rilevando in particolare la mancata e insufficiente motivazione circa l'applicazione della recidiva e l'errore materiale/violazione del divieto di reformatio in peius nel calcolo della continuazione. Il ricorso di Saponaro è stato dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione data in ordine alla destinazione a finalità non personale delle sostanze e ha condannato Saponaro al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Il giudice d'appello deve motivare l'eventuale esclusione di cause di non punibilità; tuttavia, quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità, un rilievo generico senza indicazione di elementi concreti è inammissibile.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La riqualificazione del reato (es. cessioni di stupefacente) può comportare il riconoscimento di pluralità di condotte in continuazione; il giudice d'appello deve motivare specificamente l'aumento per continuazione applicato a tali condotte.
art. 133 cod. pen.
I parametri per la determinazione della pena (circostanze, modalità, gravità, pericolosità sociale, ecc.) possono essere richiamati, ma il richiamo deve essere concreto: il giudice deve indicare quali criteri hanno inciso nella determinazione dell'aumento di pena.
art. 81 cod. pen.
Il giudice deve rispettare i limiti alla cumulazione delle pene e la proporzione tra le singole sanzioni; la motivazione deve consentire di verificare che non si sia operato un cumulo materiale surrettizio.
divieto di reformatio in peius (principio di diritto)
In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, l'intervento del giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato: errori nel computo degli aumenti possono integrare violazione di questo divieto.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica: il giudice deve spiegare in che modo la nuova condotta dimostri una maggiore capacità a delinquere rispetto ai precedenti.
- Il richiamo generico ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. non è sufficiente: ogni aumento di pena (es. per continuazione) va motivato distintamente e in rapporto di proporzione con le altre pene.
- Il divieto di reformatio in peius vieta al giudice d'appello di aggravare la pena dell'imputato in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; errori materiali nel calcolo delle aumentazioni possono integrare tale divieto.
- Se l'imputato rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità, rimangono sindacabili in appello e in cassazione solo questioni specificamente devolute: rilievi generici privi di elementi concreti sono inammissibili.
- Nelle questioni di droga, il giudice deve chiarire in motivazione i presupposti per qualificare la condotta come cessione a fini di spaccio anziché uso personale, indicando elementi concreti (quantitativi, modalità, circostanze) che giustifichino la qualificazione.
Testo integrale
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