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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14301/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 2 aprile 2025. Dal testo disponibile non emerge la specifica fattispecie concreta né il reato oggetto del giudizio di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto, al netto della mera trascrizione di massime giurisprudenziali, è stato ritenuto generico, privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a suo fondamento e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo o generico e si limita a riprodurre massime giurisprudenziali senza una specifica critica della motivazione della decisione impugnata.
  • L'ammissibilità del motivo di ricorso richiede la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a sostegno della censura e il loro collegamento con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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