Sentenza del 26/07/2017 n. 18483 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della C.T.P. di Milano. La C.T.R. aveva ritenuto irrituale l'atto, poiché intestato come "appello incidentale" anziché come appello principale, e aveva rilevato una presunta irregolarità nella richiesta di trattazione in pubblica udienza. La contribuente ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sull'appello tributario, nonché dei principi di conservazione degli atti, strumentalità delle forme, tassatività delle nullità e giusto processo, sostenendo che dall'atto risultava chiaramente la volontà di proporre appello principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi cinque motivi di ricorso, ritenendo che l'appello non fosse inammissibile per il solo errore di denominazione e rilevando che l'atto era stato depositato presso la C.T.R. e presentato all'Agenzia delle entrate. Ha inoltre escluso l'applicabilità della causa di inammissibilità prevista dall'art. 53, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 546/1992, poiché riferita alla particolare ipotesi di notifica dell'impugnazione a mezzo posta. Il sesto motivo, relativo al merito dell'accertamento, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà esaminare il merito dell'appello e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
Disciplina il contenuto della sentenza tributaria. La società ne ha dedotto la violazione per l'omessa esposizione dello svolgimento del processo e per l'eccessiva concisione della motivazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Regola l'appello tributario. La Corte ha ritenuto che l'erronea intestazione dell'atto come appello incidentale non ne comportasse l'inammissibilità quando dal contenuto risultava inequivocabilmente la volontà di proporre appello principale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2, seconda parte
La specifica causa di inammissibilità collegata al mancato deposito della copia dell'impugnazione presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza è stata ritenuta applicabile, nel testo considerato, alla notifica dell'impugnazione effettuata a mezzo posta; non era quindi applicabile nel caso concreto.
Codice di procedura civile, art. 156
Esprime il principio di tassatività delle nullità e di conservazione degli atti processuali: l'atto non deve essere dichiarato nullo quando ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Codice di procedura civile, art. 121
Riflette il principio di strumentalità delle forme processuali, secondo cui le forme devono essere interpretate in funzione dello scopo dell'atto e non in modo meramente formalistico.
Corte costituzionale, sentenza n. 98/2004
Richiama il principio secondo cui le cause di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente e non possono fondarsi su formalismi privi di una concreta giustificazione in termini di tutela del contraddittorio e delle garanzie difensive.
D.L. n. 203/2005, art. 3-bis, convertito dalla L. n. 248/2005
Ha modificato la disciplina richiamata dell'appello tributario, incidendo sugli adempimenti di deposito e sulle conseguenze della loro omissione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'erronea denominazione dell'atto di impugnazione non determina automaticamente l'inammissibilità se dal suo contenuto risultano chiaramente la volontà di impugnare, la sentenza contestata, le richieste e i motivi.
- Le formalità processuali devono essere interpretate in modo funzionale allo scopo dell'atto: se l'atto ha consentito alla controparte di comprendere la contestazione e di difendersi, prevale il principio di conservazione rispetto al formalismo.
- Le cause di inammissibilità sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a casi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
- La verifica degli adempimenti processuali deve considerare le modalità concrete di notifica e deposito dell'impugnazione, poiché specifiche sanzioni di inammissibilità possono operare soltanto nelle ipotesi espressamente disciplinate.
- Quando la Cassazione cassa una decisione per un vizio processuale senza esaminare il merito, la causa viene normalmente rinviata al giudice di merito affinché esamini le questioni sostanziali e provveda anche sulle spese.
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