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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22057/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto svolto da una lavoratrice nell'abitazione di una persona anziana, dal mese di aprile 1998 fino al decesso della datrice di lavoro il 7 luglio 2010. La lavoratrice sosteneva di avere prestato attività come assistente a persona non autosufficiente, con mansioni inquadrabili nel profilo C super del CCNL lavoro domestico e con orario dalle 9 alle 14 tutti i giorni, festivi compresi. Chiedeva quindi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e la condanna degli eredi al pagamento di differenze retributive, riposi e festività non goduti, tredicesima, ferie non godute, TFR e regolarizzazione contributiva. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo non provato lo svolgimento di un'attività subordinata. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., oltre al vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato gli indici della subordinazione senza considerare la peculiarità della prestazione di assistenza domestica a soggetto anziano non autosufficiente, che avrebbe reso meno evidenti i poteri direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui contestava la definizione degli elementi della subordinazione, ricordando che il criterio decisivo resta il vincolo di soggezione personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, mentre gli indici ulteriori operano solo in via sussidiaria quando la natura delle mansioni renda difficile apprezzare direttamente la subordinazione. Ha poi dichiarato inammissibili le doglianze volte a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove, perché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati. Ha inoltre precisato che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori, e che la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di prova. Conseguentemente ha confermato il rigetto delle domande di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre agli oneri connessi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    definisce il lavoro subordinato in base al vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; gli indici sussidiari assumono rilievo solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una prova legale; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro, il tratto distintivo della subordinazione è il vincolo di soggezione personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che riguarda le modalità concrete di esecuzione della prestazione e non il solo risultato.
  • Quando la natura delle mansioni non consenta di cogliere immediatamente la subordinazione, possono essere valorizzati in via complementare indici come continuità, osservanza di un orario, retribuzione fissa, coordinamento con l'organizzazione datoriale e assenza di una struttura imprenditoriale del prestatore; tali indici non sono decisivi singolarmente considerati, ma solo nel loro insieme.
  • La censura di legittimità non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dell'attendibilità dei testimoni, perché la selezione del materiale probatorio e il relativo apprezzamento spettano al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. non si configura per la mancata analisi di ogni elemento istruttorio, ma solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore legale diverso da quello previsto o disattenda la regola di valutazione imposta dalla legge; non è sufficiente contestare la mera erroneità del convincimento formato sulla base del prudente apprezzamento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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