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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n.-OMISSIS-, emesso dal Prefetto di Palermo in data 10 ottobre 2025 e notificato il 20/10/2025, con il quale è stato denegato “il rinnovo dell’iscrizione del sig.-OMISSIS- ...nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (D.M. 6 ottobre 2009)”; di ogni altro atto relativo e, comunque, presupposto, consequenziale, dipendente e/o connesso al precedente;

Giustizia amministrativa202502477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui è stato negato il rinnovo della sua iscrizione nell'elenco previsto per il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità del diniego e ha rappresentato quale periculum in mora la perdita della possibilità di crescita professionale presso la società per cui lavora. L'amministrazione ha resistito in giudizio. Il provvedimento prefettizio ha valorizzato il precedente giudiziario, le frequentazioni attribuite al ricorrente e la revoca della precedente licenza di pubblica sicurezza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il precedente giudiziario, le frequentazioni ascritte al ricorrente e la revoca della precedente licenza di pubblica sicurezza costituiscano, almeno allo stato della cognizione cautelare, indici dell'assenza della buona condotta richiesta dall'art. 11 TULPS, requisito richiamato dall'art. 1 del D.M. Interno 6 ottobre 2009. Ha quindi escluso la sussistenza di una ragionevole probabilità di fondatezza del ricorso. Ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il danno prospettato consisteva nella mera asserita perdita di una possibilità di crescita professionale presso la società datrice di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La decisione non definisce il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e i relativi presupposti, valutati dal TAR nella fase incidentale.

  • art. 11 TULPS

    Il requisito della buona condotta può essere desunto anche da precedenti giudiziari, frequentazioni ritenute rilevanti e revoca di una precedente licenza di pubblica sicurezza.

  • art. 1 D.M. Interno 6 ottobre 2009

    Richiama, per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo, il requisito della buona condotta previsto dall'art. 11 TULPS.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto indicato per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare della legittimità del diniego di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, precedenti giudiziari, frequentazioni ritenute significative e revoca di una precedente licenza di pubblica sicurezza possono costituire indici dell'assenza del requisito della buona condotta previsto dall'art. 11 TULPS e richiamato dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.
  • La mera deduzione della perdita di un'opportunità di crescita professionale presso il datore di lavoro, senza ulteriori elementi concreti, non dimostra il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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