Regolamento (UE) 2021/381
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/381 della Commissione del 25 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Escavèche de Chimay» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l’iscrizione del nome "Escavèche de Chimay" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualifica di IGP. La registrazione è adottata nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. L’atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Escavèche de Chimay" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Escavèche de Chimay" quale IGP per un prodotto della classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni ulteriori, ma presuppone l’assenza di opposizioni nel procedimento di registrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Iscrizione di "Escavèche de Chimay" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/381 della Commissione completa il procedimento di registrazione del nome "Escavèche de Chimay" nel registro UE delle DOP e IGP. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda pubblicata.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dal Belgio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, sussistevano i presupposti per procedere alla registrazione.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone che il nome "Escavèche de Chimay" è registrato come IGP. La registrazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, categoria che comprende pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Per gli operatori economici, ciò comporta che la denominazione beneficia della tutela prevista dal regime IGP a livello unionale.
Efficacia e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L’articolo 1 registra il nome "Escavèche de Chimay" come indicazione geografica protetta (IGP).
Classificazione del prodotto
Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo a pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.
Presupposti procedurali della registrazione
La Commissione richiama la pubblicazione della domanda presentata dal Belgio ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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