Sentenza n. 3256/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma a) quanto all’appello principale: -della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13620/2025, resa tra le parti, sul ricorso proposto avverso gli esiti della gara esperita per l’affidamento del servizio di ristorazione presso la sede didattico – residenziale Carlo Mosca; b) quanto all’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Interno in data 26 luglio 2025: -della stessa sentenza impugnata in via principale nella parte in cui ha ritenuto assimilabili le figure di dietista e nutrizionista;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della seconda classificata contro l'aggiudicazione del servizio di ristorazione, riconoscendo la spettanza del punteggio premiale per la presenza di un nutrizionista/dietologo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e concorrente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La gara riguardava l'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale e gestione del bar presso una sede didattico-residenziale del Ministero dell'Interno. Klas Services, prima classificata con 83,02 punti, aveva ottenuto il punteggio premiale previsto dal sub-criterio 2/a dell'art. 18.1 del disciplinare per la presenza in sede di un nutrizionista/dietologo. Cirfood, seconda classificata con 79,37 punti, aveva impugnato l'aggiudicazione sostenendo che alla propria offerta, nella quale era indicata una dietista, fosse stato illegittimamente negato il medesimo punteggio. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo assimilabili le figure del dietista e del nutrizionista. Klas ha proposto appello deducendo: l'erronea equiparazione tra dietista e laureato in Scienze della nutrizione o biologo nutrizionista; la violazione della riserva di amministrazione, per avere il TAR sostanzialmente attribuito direttamente a Cirfood il punteggio premiale; l'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione dell'art. 18 del disciplinare e del chiarimento n. 12, che secondo l'appellante avrebbe limitato il beneficio alle figure del dietologo e del biologo nutrizionista. Il Ministero dell'Interno ha proposto appello incidentale sulla questione del punteggio premiale, sull'obbligo di iscrizione all'albo professionale e su ulteriori motivi assorbiti dal TAR, concernenti l'omessa indicazione della biologa nutrizionista nell'organico dell'aggiudicataria e la verifica dell'anomalia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale. Ha ritenuto che l'art. 18.1 del disciplinare, riferendosi genericamente alla presenza di un "nutrizionista/dietologo" senza ulteriori specificazioni, non limitasse il punteggio alla figura del biologo nutrizionista o del dietologo, ma comprendesse ogni professionista abilitato a occuparsi di nutrizione e alimentazione umana, indipendentemente dal titolo di laurea e dall'ordine di appartenenza. Il chiarimento n. 12, secondo cui il professionista avrebbe dovuto essere iscritto al relativo albo, non poteva integrare o restringere la lex specialis, poiché i chiarimenti hanno funzione meramente interpretativa e non possono attribuire alla clausola una portata diversa o maggiore rispetto al testo. Ne conseguiva anche l'assenza di un autonomo onere di impugnazione del chiarimento. L'iscrizione della dietista indicata da Cirfood all'Ordine TSRM e PSTRP era sufficiente a qualificarla come professionalità pertinente al servizio; inoltre, la stessa professionista risultava laureata anche in Scienze della nutrizione umana, con titolo ritenuto equipollente alla laurea magistrale in Biologia posseduta dalla figura indicata da Klas, sicché le due professionalità risultavano comunque sostanzialmente sovrapponibili. Il Collegio ha escluso che fosse decisiva la diversa autonomia operativa dei biologi, anche perché il servizio riguardava allievi sani di un centro residenziale e non pazienti ospedalieri. Ha inoltre respinto la censura relativa alla riserva di amministrazione: l'attribuzione dei 16 punti non costituiva sostituzione del giudice all'amministrazione, ma effetto conformativo della sentenza che aveva accertato l'equipollenza delle professionalità. L'appello incidentale del Ministero è stato dichiarato improcedibile in conseguenza del rigetto dell'appello principale, non essendo più necessario esaminare le ulteriori questioni. Le spese della fase di appello sono state compensate per le oggettive difficoltà interpretative.
Norme richiamate
art. 18.1 del disciplinare di gara
presenza in sede di un nutrizionista/dietologo, con esperienza almeno quinquennale nel settore, fino ad un massimo di 8 ore a settimana, per la definizione dei menù settimanali
La clausola, formulata genericamente, non restringe il punteggio premiale al solo biologo nutrizionista o dietologo, ma comprende il professionista abilitato a occuparsi di nutrizione e alimentazione umana.
art. 34 c.p.a.
L'accertamento giudiziale dell'equipollenza delle professionalità può produrre effetti conformativi e consentire l'attribuzione del punteggio senza violare la riserva di amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della sentenza semplificata pronunciata dal TAR.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione alla riproposizione in appello di un motivo dedotto in primo grado.
art. 7 d.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233
Richiamato per qualificare la Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP come organismo espressamente disciplinato dalla legge e non come associazione generica.
art. 4 l. 11 gennaio 2018, n. 3
Richiamato quale disposizione che disciplina la Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP.
art. 117, comma 1, lett. l), Cost.
Richiamato nel contesto della competenza statale in materia di ordinamento civile e di istituzione di nuovi albi e ordini professionali.
art. 117, comma 3, Cost.
Richiamato nel contesto del riparto di competenze relativo agli ordini e alle professioni.
art. 4 d.lgs. n. 30/2006
Richiamato in relazione alla competenza statale sull'istituzione di nuovi albi e ordini professionali.
Massime di principio
- I chiarimenti resi dalla stazione appaltante non hanno natura provvedimentale e non possono integrare o modificare la lex specialis; sono utilizzabili soltanto per rendere chiaro, mediante interpretazione, un significato già desumibile dal testo della clausola, non per introdurre requisiti o restrizioni ulteriori.
- Quando una clausola di gara attribuisce un punteggio premiale per la presenza di un generico "nutrizionista/dietologo" senza indicare uno specifico titolo di laurea o una determinata iscrizione ordinistica, la clausola non può essere interpretata, attraverso un successivo chiarimento, come riferita esclusivamente al biologo nutrizionista o al dietologo.
- L'iscrizione a un ordine professionale espressamente disciplinato dalla legge può soddisfare il requisito di iscrizione al relativo albo previsto da un chiarimento di gara, anche quando l'ordine riunisce più professioni sanitarie, purché la professionalità offerta sia funzionalmente adeguata all'oggetto del servizio.
- L'equipollenza o sostanziale sovrapponibilità delle professionalità rilevanti ai fini di un criterio premiale può essere accertata dal giudice amministrativo; l'attribuzione del punteggio conseguente all'accertamento non viola la riserva di amministrazione, ma costituisce effetto conformativo della decisione giudiziale.
- Nel valutare l'idoneità della professionalità richiesta da una gara, le differenze di competenze riferite alla nutrizione clinica ospedaliera non sono decisive quando il servizio riguarda la ristorazione ordinaria di utenti sani e non l'assistenza alimentare a pazienti affetti da patologie.
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