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Sentenza

Sentenza n. 558/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 1136 del 10/02/2026, notificato in pari data, con cui il Sindaco del Comune di MOLINI di TRIORA (IM) richiede alla Farmacia ricorrente di trasmettere entro 15 giorni la nuova proposta di apertura della stessa farmacia, preannunciando, in difetto, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 3.000,00 euro, come previsto dall’art.1, commi 3 e 4, della L.R. Liguria n. 11/1983 (rectius, L.R. Liguria n. 35/2012; annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento (ivi compreso, ove occorra ed in quanto di ragione, il provvedimento dell’ASL1 ATS Liguria che ha espresso parere negativo all’attuale e consueto orario di apertura della farmacia per il mancato rispetto delle fasce dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00); nonché per ogni ulteriore statuizione.

Giustizia amministrativa202600243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Richiesta comunale di presentare una nuova proposta di orario di apertura, con preannuncio di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato adeguamento alle fasce obbligatorie

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (farmacia privata)

Prevale il privato

La controversia

La farmacia ha impugnato il provvedimento comunale del 10 febbraio 2026, con cui il Sindaco le ha richiesto di trasmettere entro quindici giorni una nuova proposta di orario rispettosa delle fasce obbligatorie 9:00-12:00 e 16:00-19:00, preannunciando una sanzione da 1.000 a 3.000 euro. La farmacia, pur garantendo almeno 36 ore settimanali e almeno 210 giorni di servizio annuo, osservava dal 2023 un orario articolato su cinque giornate, senza assicurare in ciascuna giornata entrambe le fasce obbligatorie. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 1 e 2 della l.r. Liguria n. 35/2012, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, anche in relazione agli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990, nonché violazione dell'affidamento, sostenendo che il minimo settimanale fosse rispettato e che, in caso di apertura per mezza giornata, fosse sufficiente garantire una sola delle fasce obbligatorie. Il secondo motivo deduceva, sotto ulteriore profilo, violazione degli artt. 1, 2 e 12 della l.r. Liguria n. 35/2012, nonché analoghi vizi di eccesso di potere, contestando la sanzione preannunciata, ritenuta applicabile alla violazione dell'orario settimanale e annuale minimo anziché alla violazione delle fasce giornaliere obbligatorie.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo, interpretando letteralmente l'art. 2, comma 1, della l.r. Liguria n. 35/2012: la congiunzione "e" impone il rispetto cumulativo delle fasce 9:00-12:00 e 16:00-19:00. Anche in caso di apertura per una o mezza giornata, l'art. 2, comma 2, impone il rispetto di entrambe le fasce, sicché non è sufficiente osservare una sola di esse. L'orario della farmacia, pur conforme al minimo settimanale e compreso nell'intervallo giornaliero 8:00-21:00, non rispettava quindi la disciplina regionale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il Comune aveva preannunciato una sanzione da 1.000 a 3.000 euro, prevista dall'art. 12 per la violazione dell'art. 1, relativo ai minimi settimanali e annuali. Per la violazione dell'art. 2, comma 1, concernente le fasce obbligatorie giornaliere, l'art. 12 prevede invece una sanzione da 300 a 900 euro. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, nei sensi della motivazione, e respinto nel resto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 l.r. Liguria n. 35/2012

    La farmacia rurale è tenuta a garantire un orario settimanale non inferiore a 36 ore e il servizio per almeno 210 giorni l'anno.

    La disposizione individua i minimi settimanali e annuali di servizio, la cui violazione è sanzionata secondo l'art. 12 con una sanzione da 1.000 a 3.000 euro.

  • art. 2, comma 1, l.r. Liguria n. 35/2012

    Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8,00 e le ore 21,00 e, obbligatoriamente, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

    Le due fasce orarie obbligatorie devono essere rispettate cumulativamente, poiché la disposizione utilizza la congiunzione "e"; l'apertura deve inoltre collocarsi nell'intervallo 8:00-21:00.

  • art. 2, comma 2, l.r. Liguria n. 35/2012

    Nei giorni feriali l'apertura per una o per mezza giornata comporta l'obbligo di rispettare le fasce orarie di cui al comma 1.

    Anche quando la farmacia apre per una o mezza giornata, devono essere garantite entrambe le fasce orarie obbligatorie, eventualmente limitando il servizio alle sei ore complessive corrispondenti a tali fasce.

  • art. 12 l.r. Liguria n. 35/2012

    In caso di violazione dell'art. 2, comma 1 la sanzione applicabile va da euro 300,00 a 900,00.

    La sanzione da 1.000 a 3.000 euro riguarda la violazione dell'art. 1, mentre la violazione delle fasce obbligatorie di cui all'art. 2, comma 1 è punita con la sanzione da 300 a 900 euro.

  • artt. 3 e 6 l. n. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai dedotti difetti di motivazione e istruttoria; il TAR non ha accolto tali censure.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale impone l'apertura obbligatoria in due fasce orarie collegate dalla congiunzione "e", le fasce devono essere rispettate cumulativamente e non alternativamente.
  • L'obbligo di rispettare entrambe le fasce orarie obbligatorie permane anche quando la farmacia presta servizio per una o mezza giornata; in tal caso è possibile limitare l'apertura alle sole ore corrispondenti alle due fasce obbligatorie.
  • Il rispetto del numero minimo di ore settimanali e dei giorni minimi annuali di servizio non esonera la farmacia dal distinto obbligo di osservare le fasce orarie giornaliere obbligatorie.
  • La sanzione amministrativa deve corrispondere alla specifica violazione accertata: non può essere applicata la sanzione prevista per la violazione dei minimi settimanali e annuali quando la contestazione riguarda il mancato rispetto delle fasce giornaliere obbligatorie, soggetto a una diversa e inferiore sanzione.

Come è indicizzato

MaterieFarmacie
RamiSanità
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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