Cassazione Civile, Ordinanza n. 20146/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia origina da una precedente decisione della Corte di cassazione che aveva cassato la sentenza di appello nella parte in cui, nel liquidare il danno patito dai congiunti di un soggetto deceduto, non aveva considerato il lucro cessante. In sede di rinvio la Corte d'appello ha liquidato tale voce facendo ricorso al tasso legale d'interesse come parametro, imputando gli acconti pagati nel 2012 prima al capitale e, per l'eccedenza, agli interessi maturati alle rispettive date, così da determinare il residuo. Gli eredi hanno impugnato tale decisione con un motivo unico, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 1194, 1223 e 1283 c.c., sostenendo che gli acconti avrebbero dovuto essere imputati prima agli interessi e non al capitale, e che, essendo stato il tasso d'interesse usato solo come parametro di liquidazione di una componente di danno, sul residuo sarebbe stato comunque dovuto il lucro cessante, senza applicazione dell'art. 1283 c.c. I controricorrenti hanno resistito. La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per carenza dell'esposizione dei fatti processuali: l'atto non ricostruiva in modo compiuto il quadro processuale, non si confrontava con i principi cassatori né con la motivazione della Corte d'appello, non spiegava in concreto perché residuassero somme dovute e non articolava adeguatamente la dedotta violazione di legge. La Corte ha inoltre richiamato il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui nella liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, in presenza di acconti, occorre omogeneizzare credito e acconto, detrarre l'acconto dal credito senza imputarlo prima agli interessi, e calcolare gli interessi compensativi con criterio equitativo sul capitale via via residuo e rivalutato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non soddisfatti i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, sia per l'omessa esposizione compiuta dei fatti processuali ex art. 366, n. 3, c.p.c., sia per la mancata puntuale confrontazione con la sentenza impugnata e con i principi di diritto evocati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore importo alla Cassa delle Ammende. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione compiuta dei fatti processuali; la sua mancanza comporta inammissibilità
art. 366, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve dare conto autonomamente delle proprie ragioni e dei documenti/atti rilevanti, senza necessità di integrazioni esterne
art. 1193 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'ordine di imputazione dei pagamenti; la Corte rileva che il motivo non spiega in concreto perché il criterio debba applicarsi al caso
art. 1194 c.c.
richiamato dal ricorrente per l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi; censura ritenuta non specificamente sviluppata
art. 1223 c.c.
richiamato quale norma sul risarcimento del danno e sul lucro cessante, ma la doglianza è reputata generica
art. 1283 c.c.
richiamato dal ricorrente per escluderne l'applicazione; la Corte osserva che la questione non è adeguatamente argomentata
art. 96, terzo comma, c.p.c.
condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenuta sussistente
art. 96, quarto comma, c.p.c.
ulteriore condanna sanzionatoria in presenza dei presupposti di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. 7 agosto 2023, n. 23927
richiamata per il criterio di liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore con acconti
Cass. 21 agosto 2020, n. 17570
richiamata sul principio di specificità del ricorso per cassazione in caso di denuncia di violazione di legge
Cass., Sez. U., 13 ottobre 2023, n. 38540
richiamata a sostegno della condanna ex art. 96 c.p.c.
Cass., Sez. U., 27 dicembre 2023, n. 36069
richiamata a sostegno della condanna ex art. 96 c.p.c.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione chiara e completa dei fatti processuali rilevanti, soprattutto quando si tratta di giudizio di rinvio.
- La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge richiede non solo l'indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente enunciare in modo apodittico l'erroneità della decisione: occorre confrontarsi puntualmente con i passaggi decisivi della sentenza e spiegare perché essi siano in contrasto con le norme invocate.
- Nella liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, gli acconti vanno detratti dal credito dopo aver reso omogenei credito e acconto; non si imputano prima agli interessi.
- Ai fini del calcolo del danno compensativo in presenza di acconti, gli interessi vanno determinati con criterio equitativo sul capitale via via residuo e rivalutato, distinguendo il periodo anteriore e quello successivo al pagamento dell'acconto.
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