Sentenza del 14/04/2017 n. 974 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - Accertamento Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - In genere - Contabilità formalmente regolare - Inattendibilità per comportamento antieconomico del contribuente - Accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 600 del 1973 - Legittimità - Onere della prova del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricostruzione induttiva è stata ritenuta legittima. L’Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, anche quando la contabilità è formalmente regolare, se il comportamento economico del contribuente risulta irragionevole o antieconomico. Spetta poi al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza dei dati dichiarati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato sull’antieconomicità della gestione. Sebbene la contabilità fosse formalmente regolare, l’Amministrazione ha ritenuto che fosse intrinsecamente inattendibile per l’incongruenza tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli ragionevolmente desumibili dalle concrete condizioni di esercizio dell’attività. Il contribuente contestava la possibilità di ricostruire induttivamente il reddito e l’IVA sulla base di tali elementi.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento analitico-induttivo delle imposte sui redditi
Consente all’Amministrazione di rettificare il reddito dichiarato mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile.
Art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Accertamento dell’imposta sul valore aggiunto
Permette di ricostruire induttivamente le operazioni imponibili e l’IVA dovuta quando gli elementi dichiarati risultano incoerenti con la realtà economica dell’attività.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non impedisce l’accertamento induttivo se i dati risultano economicamente inattendibili.
- Un comportamento antieconomico, come la dichiarazione di ricavi incompatibili con i costi o con le condizioni concrete dell’attività, può costituire un valido indizio per la rettifica fiscale.
- L’Amministrazione deve fondare l’accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti, non su una semplice valutazione generica o astratta.
- Una volta forniti dall’Amministrazione elementi presuntivi qualificati, spetta al contribuente dimostrare con dati e giustificazioni concrete la correttezza delle dichiarazioni.
- Per difendersi da un accertamento di questo tipo è necessario spiegare documentatamente le ragioni dell’antieconomicità, quali difficoltà di mercato, strategie commerciali, costi straordinari o condizioni particolari dell’attività.
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