Cassazione Penale, Sentenza n. 29115/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto, da parte del primo giudice e confermato in appello, dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, comma 5). La censura sostiene che il rigetto è illegittimo in quanto fondato esclusivamente su una prognosi sfavorevole circa la probabilità che l'imputato commetta ulteriori reati, mentre il programma di trattamento non era stato ancora presentato e quindi il tribunale avrebbe dovuto rinviare la decisione e/o valutare il programma una volta prodotto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di sospensione del processo per messa alla prova, l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dal commettere ulteriori reati è di per sé sufficiente a escludere il beneficio; pertanto il giudice non è obbligato a valutare il programma di trattamento qualora la prognosi sia negativamente espressa. La Corte ha richiamato precedenti (tra cui Sez.4 n.8158/2020 Cattareggia; Sez.5 n.7983/2015 Matera; Sez.2 n.34878/2019 Cianfrocca; Sez.4 n.18602/2024 Berardi) e ha escluso che le decisioni invocate dal ricorrente mutino l'esito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 5
non riportata testualmente nella sentenza
norma che disciplina il reato contestato (illecita detenzione di stupefacenti); la condanna impugnata riguarda l'applicazione di questa disposizione
Codice penale, art. 133
non riportata testualmente nella sentenza
riferimento alle finalità e ai criteri per la predisposizione del programma di trattamento (idoneità al reinserimento sociale, risarcimento del danno e proporzione rispetto alle condizioni economiche dell'imputato)
Codice di procedura penale, art. 464-bis, comma 5
non riportata testualmente nella sentenza
previene la possibilità per il giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato in relazione alla fattibilità degli impegni risarcitori indicati nel programma di trattamento
Massime di principio
- Se il giudice ritiene di non poter formulare una prognosi favorevole circa l'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, può legittimamente negare la sospensione del processo con messa alla prova senza procedere alla valutazione del programma di trattamento.
- Il rigetto basato esclusivamente sulla mancata produzione del programma è illegittimo quando il programma poteva essere o è stato ritualmene richiesto all'ufficio competente e la decisione non tenga conto dell'idoneità effettiva del programma; in tali casi il giudice deve comunque valutare l'adeguatezza del programma una volta prodotto.
- Per aumentare le chance di ottenere la messa alla prova, la difesa dovrebbe allegare o sollecitare tempestivamente la redazione del programma (anche richiedendo l'intervento dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) e produrre elementi idonei a contrastare una prognosi negativa (perizia, relazioni sociali/psicologiche, elementi di vita stabile, prova di adesione a trattamenti precedenti).
- Il programma di trattamento va valutato con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. (idoneità al reinserimento e sostenibilità economica rispetto alla capacità dell'imputato); quindi, se la mancanza di risorse economiche impedisce il risarcimento, è opportuno fornire documentazione sulle reali possibilità economiche o proporre soluzioni alternative di riparazione.
- In sede di impugnazione, se il rigetto è motivato con prognosi sfavorevole e questa è adeguatamente argomentata, la censura che si limiti a lamentare l'assenza del programma difficilmente avrà successo.
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