Cassazione Penale, Sentenza n. 49292/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di norme del d.lgs. n.159/2011 (artt. 16, 4, 1, comma 1 lett. b), d.) alla luce della sentenza rescindente n.14825/2021, sostenendo difetto o apparente motivazione in ordine alla verifica della "unicità di redditualità contra ius" o, comunque, della prevalenza/significatività dei redditi illeciti. Contestava in particolare: l'affermazione del giudice che l'attività di facchinaggio fosse strumentale a illeciti; la valutazione dei redditi leciti derivanti da lavoro di facchino e venditore ambulante; nonché la qualificazione di circostanze come l'eredità di €96.000, l'accensione di mutui per acquisti immobiliari, saldi bancari anteriori al 1994, redditi autonomi 2000-2009 e presunte vincite al casinò. Sosteneva che il giudice non avesse esaminato compiutamente se i proventi illeciti costituivano l'unico o il prevalente reddito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, la disciplina previgente (legge n.1423/1956, art.7) perché la proposta di applicazione della misura era stata formulata prima del 13/10/2011. Ha ricordato il limite del sindacato in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge; possibile censura solo per motivazione inesistente o apparente ai sensi dell'art.4 legge 27/12/1956 n.1423). Ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019 e la pronuncia rescindente della Cassazione n.14825/2021 che avevano rimodulato i parametri per i casi di "pericolosità generica" (tre requisiti: durata significativa nel tempo; profitti effettivamente generati; tali profitti costituiscano l'unico o un componente significativo del reddito). La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato i tre requisiti: il ricorrente ha precedenti e condanne (15) in un arco temporale superiore a 30 anni; i reati erano idonei a produrre profitti; i redditi leciti sono risultati modesti rispetto all'ingente patrimonio accumulato (appartamenti, veicoli, gioielli, consistenti giacenze), e le giustificazioni addotte (eredità, vincite, mutui) non sono state provate o non sufficienti a ricostruire la legittima provenienza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
La Corte rileva che la disciplina del d.lgs. n.159/2011 non si applica ratione temporis al procedimento in quanto la proposta di applicazione della misura era stata formulata prima dell'entrata in vigore; l'art.117 preserva l'ultrattività della previgente disciplina per i procedimenti già iniziati
Legge 30 dicembre 1956 (o 27 dicembre 1956) n. 1423
L'istanza di revoca ex tunc è disciplinata dall'art.7; l'art.4 contiene il limite del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione (ammissione del ricorso solo per violazione di legge e possibilità di censura della motivazione inesistente o meramente apparente)
Legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3 ter, secondo comma
Richiama il limite di impugnabilità in sede di cassazione previsto dalla legge n.1423/1956 per i provvedimenti in materia di misure di prevenzione
Codice di procedura penale
La Corte sottolinea che nei ricorsi per cassazione in materia di prevenzione non è ammessa la censura per "illogicità manifesta" della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. e), potendosi invece contestare la mancanza o l'apparenza della motivazione quando dovuto
Corte costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della normativa che consentiva di applicare misure di prevenzione sulla base della sola affermazione di abitudine a traffici delittuosi; ha invece ritenuto legittimo l'impiego delle misure per chi vive abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose, imponendo un controllo della significatività e prevalenza dei proventi illeciti
Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 14825 del 15/01/2021 (sentenza rescindente)
Ha annullato il precedente decreto di rigetto e rinviato al giudice di merito per la necessità di verificare i tre requisiti indicati (durata significativa dei delitti, profitti effettivi, unicità o componente significativa del reddito) ai fini della perdurante base legale della confisca
Massime di principio
- Se la proposta di applicazione della misura è stata formulata prima del 13/10/2011 si applica la previgente disciplina (legge n.1423/1956, art.7) e non il codice antimafia.
- Dinamica probatoria dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019: per la categoria "pericolosità generica" il giudice deve valutare e motivare specificamente tre elementi: a) la commissione di delitti in un arco temporale significativo; b) che tali delitti abbiano effettivamente generato profitti; c) che i proventi illeciti costituiscano l'unico o quantomeno una componente significativa del reddito.
- Nei procedimenti di prevenzione il sindacato di legittimità è più limitato: la Corte di Cassazione può censurare in via di ricorso soltanto le violazioni di legge e la mancanza o apparente motivazione prevista dall'art.4 legge n.1423/1956, non l'illogicità manifesta tout court.
- La sproporzione tra patrimonio accumulato e redditi leciti dichiarati opera una presunzione relativa di illecita provenienza; il semplice ricorso a mutui o credito non è di per sé idoneo a superare la presunzione senza prove concrete e coerenti della provenienza lecita dei fondi.
- Elementi straordinari invocati a giustificazione del patrimonio (eredità, vincite, ecc.) devono essere provati in modo convincente e quantitativamente adeguato rispetto al valore dei beni da giustificare.
- Su un nuovo esame il giudice di merito deve esplicitare, punto per punto, perché ritiene che i tre requisiti siano soddisfatti o meno: insufficiente motivazione su tali punti può determinare l'annullamento e il rinvio da parte della Cassazione.
- Se il provvedimento di merito articola adeguatamente le ragioni rispetto ai tre parametri richiesti e confuta le giustificazioni offerte dal soggetto (eredità, vincite, mutui, ecc.), il ricorso di legittimità è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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