Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/12/2018 n. 32257 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia, sostenendo anzitutto che il proprio appello contro la decisione della CTP fosse ammissibile perché conteneva specifiche censure alle argomentazioni del primo giudice, e non una mera riproduzione delle difese iniziali. Nel merito, la controversia riguardava la deducibilità di maggiori ammortamenti derivanti dall'utilizzo fiscale del disavanzo da fusione e la deducibilità di interessi passivi relativi a un finanziamento riconducibile a società estere, tra cui una società con sede in un Paese a fiscalità privilegiata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che l'appello dell'Agenzia fosse sufficientemente specifico e quindi ammissibile. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quinto motivo e inammissibili il primo e il sesto, relativi alla carenza di motivazione della sentenza, poiché rivolti contro argomentazioni di merito svolte dalla CTR solo ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame dei motivi di appello e per la decisione sulle spese. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla legittimità dei maggiori ammortamenti o sull'indeducibilità degli interessi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    L'appello deve contenere specifici motivi di impugnazione.

    Nel processo tributario l'appello non può limitarsi a riprodurre le difese del primo grado, ma deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento puntuale ai passaggi motivazionali della CTP e alle ragioni della loro contestazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La norma impone un contenuto minimo alla sentenza tributaria, inclusa l'esposizione dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e dei motivi in fatto e in diritto. Tuttavia, le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché riferite a motivazioni di merito non decisive, inserite dopo una pronuncia di rito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali. La Corte ha accolto le censure processuali riguardanti l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Le censure sulla motivazione non possono essere utilizzate per contestare genericamente l'insufficienza della motivazione in diritto o argomentazioni non decisive. Se la decisione si fonda su una pronuncia di rito, le considerazioni di merito svolte ad abundantiam non sono utilmente impugnabili per difetto di interesse.

  • Codice civile, art. 2501-bis

    La controversia tra le parti riguardava il rispetto del termine previsto per la deliberazione del progetto di fusione e gli effetti della sua eventuale inosservanza sull'utilizzabilità fiscale del disavanzo da fusione. La Corte di cassazione, in questa fase, non ha però risolto la questione sostanziale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, commi 7-bis e 7-ter

    Le disposizioni erano richiamate dall'Ufficio per sostenere l'indeducibilità degli interessi passivi connessi a finanziamenti infragruppo o provenienti da soggetti esteri in contesti potenzialmente elusivi. Anche su questo punto la Cassazione non ha formulato una decisione definitiva, disponendo il rinvio al giudice regionale.

  • L. n. 724 del 1994, artt. 27 e 47

    L'Agenzia sosteneva che la legge, entrata in vigore dal 1° gennaio 1995, avesse reso fiscalmente neutrali le operazioni di fusione e che il mancato rispetto del termine civilistico avesse consentito di collocare illegittimamente l'operazione nel precedente regime fiscale. La questione è stata rimessa al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un appello è ammissibile quando individua concretamente i passaggi della sentenza di primo grado contestati e spiega perché essi sarebbero errati, anche se riprende in parte le argomentazioni già svolte.
  • La mera ripetizione delle difese iniziali non è sufficiente: occorre un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando una sentenza dichiara inammissibile il ricorso o l'appello e aggiunge soltanto considerazioni sul merito, queste ultime sono normalmente argomentazioni ad abundantiam e non costituiscono la ratio decidendi.
  • La parte non ha interesse a impugnare in cassazione motivazioni di merito non decisive, se la decisione si fonda esclusivamente su una questione preliminare di rito.
  • Una cassazione con rinvio per errore processuale non equivale alla vittoria definitiva sul merito: il giudice del rinvio dovrà riesaminare le questioni sostanziali e potrà confermare o modificare l'esito precedente.
  • Nelle controversie fiscali su fusioni, disavanzi e finanziamenti infragruppo, la corretta ricostruzione della sequenza temporale degli atti e la prova concreta della struttura e della finalità delle operazioni possono essere decisive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.