Ordinanza n. 278/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria del 2 luglio 2025 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania indetto con D.M. 205/2023 per la Regione -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di approvazione della graduatoria del 2 luglio 2025, relativa alla procedura concorsuale indetta con D.M. 205/2023 per una Regione anonimizzata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'approvazione della graduatoria concorsuale e ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione dell'atto. Dal testo emergono censure relative alla composizione della Commissione, ritenuta priva di adeguate competenze nel settore musicale; all'inadeguatezza delle griglie di valutazione e alla genericità dei criteri; alla mancata verbalizzazione delle operazioni di formazione delle urne; alla tempistica delle operazioni concorsuali; nonché alla sproporzione della soglia minima di valutazione. Il contraddittorio è stato integrato ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo non necessario procedere a una specifica valutazione del periculum in mora. Quanto alla Commissione, il Presidente, già Direttore di Conservatorio, è stato ritenuto dotato di adeguate competenze ed esperienze nel settore musicale; la specializzazione in un singolo strumento non è stata considerata preclusiva della capacità, più generale, di valutare prestazioni esecutive relative ad altri strumenti. Le doglianze sulle griglie e sui criteri sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica della Commissione, senza che emergessero, allo stato degli atti, profili di palese irragionevolezza, anche considerando che la prova pratico-esecutiva si svolge in un contesto didattico ed è diretta a verificare capacità progettuali, metodologiche e comunicative. Le censure concernenti la formazione delle urne e la tempistica sono state ritenute generiche e prive di concreti riscontri sull'effettivo pregiudizio alla par condicio. Non sono inoltre emersi elementi idonei a mettere in dubbio la proporzionalità della soglia minima, concretamente superata da altri partecipanti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza del fumus boni iuris, a prescindere dal periculum in mora.
art. 41, comma 4, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio, ritenuta perfezionata in ottemperanza alla precedente ordinanza collegiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
D.M. 205/2023
Atto normativo-amministrativo indicato quale fonte della procedura concorsuale cui si riferisce la graduatoria impugnata.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare, l'insussistenza del fumus boni iuris è sufficiente a respingere l'istanza anche senza una specifica valutazione del periculum in mora.
- La pregressa titolarità di un incarico apicale in un ente di formazione musicale può integrare un'adeguata esperienza nel settore ai fini della partecipazione alla commissione di una procedura selettiva musicale; la specializzazione del commissario in uno specifico strumento non esclude, di per sé, la capacità di valutare prestazioni esecutive relative ad altri strumenti.
- Le scelte relative alle griglie e ai criteri di valutazione di una prova pratico-esecutiva rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili in sede giurisdizionale cautelare solo in presenza di profili manifesti di irragionevolezza tecnica.
- Le censure sulla verbalizzazione delle operazioni concorsuali e sulla relativa tempistica devono indicare concreti elementi di pregiudizio per la par condicio; deduzioni generiche e prive di riscontri non sono sufficienti a fondare il fumus cautelare.
- La proporzionalità di una soglia minima di valutazione non è infirmata, in assenza di ulteriori elementi, dal solo fatto che essa abbia inciso sulla selezione, soprattutto quando risulti concretamente superata da altri partecipanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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