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Ordinanza

Ordinanza n. 278/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria del 2 luglio 2025 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania indetto con D.M. 205/2023 per la Regione -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202505638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di approvazione della graduatoria del 2 luglio 2025, relativa alla procedura concorsuale indetta con D.M. 205/2023 per una Regione anonimizzata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'approvazione della graduatoria concorsuale e ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione dell'atto. Dal testo emergono censure relative alla composizione della Commissione, ritenuta priva di adeguate competenze nel settore musicale; all'inadeguatezza delle griglie di valutazione e alla genericità dei criteri; alla mancata verbalizzazione delle operazioni di formazione delle urne; alla tempistica delle operazioni concorsuali; nonché alla sproporzione della soglia minima di valutazione. Il contraddittorio è stato integrato ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo non necessario procedere a una specifica valutazione del periculum in mora. Quanto alla Commissione, il Presidente, già Direttore di Conservatorio, è stato ritenuto dotato di adeguate competenze ed esperienze nel settore musicale; la specializzazione in un singolo strumento non è stata considerata preclusiva della capacità, più generale, di valutare prestazioni esecutive relative ad altri strumenti. Le doglianze sulle griglie e sui criteri sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica della Commissione, senza che emergessero, allo stato degli atti, profili di palese irragionevolezza, anche considerando che la prova pratico-esecutiva si svolge in un contesto didattico ed è diretta a verificare capacità progettuali, metodologiche e comunicative. Le censure concernenti la formazione delle urne e la tempistica sono state ritenute generiche e prive di concreti riscontri sull'effettivo pregiudizio alla par condicio. Non sono inoltre emersi elementi idonei a mettere in dubbio la proporzionalità della soglia minima, concretamente superata da altri partecipanti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza del fumus boni iuris, a prescindere dal periculum in mora.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio, ritenuta perfezionata in ottemperanza alla precedente ordinanza collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • D.M. 205/2023

    Atto normativo-amministrativo indicato quale fonte della procedura concorsuale cui si riferisce la graduatoria impugnata.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare, l'insussistenza del fumus boni iuris è sufficiente a respingere l'istanza anche senza una specifica valutazione del periculum in mora.
  • La pregressa titolarità di un incarico apicale in un ente di formazione musicale può integrare un'adeguata esperienza nel settore ai fini della partecipazione alla commissione di una procedura selettiva musicale; la specializzazione del commissario in uno specifico strumento non esclude, di per sé, la capacità di valutare prestazioni esecutive relative ad altri strumenti.
  • Le scelte relative alle griglie e ai criteri di valutazione di una prova pratico-esecutiva rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili in sede giurisdizionale cautelare solo in presenza di profili manifesti di irragionevolezza tecnica.
  • Le censure sulla verbalizzazione delle operazioni concorsuali e sulla relativa tempistica devono indicare concreti elementi di pregiudizio per la par condicio; deduzioni generiche e prive di riscontri non sono sufficienti a fondare il fumus cautelare.
  • La proporzionalità di una soglia minima di valutazione non è infirmata, in assenza di ulteriori elementi, dal solo fatto che essa abbia inciso sulla selezione, soprattutto quando risulti concretamente superata da altri partecipanti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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