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Ordinanza

Ordinanza n. 1922/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 08088/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202603568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 08088/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Dal testo dell'ordinanza non emergono né l'oggetto sostanziale dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di merito dell'appello. Prima della camera di consiglio, l'appellante ha rinunciato all'istanza cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dato atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sul merito dell'appello, per il quale era già fissata udienza pubblica al 15 ottobre 2026. Ha compensato le spese del solo incidente cautelare, ritenendo che la peculiarità della fattispecie lo giustificasse. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità dell'appellante ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità dell'interessata mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 5 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 6, a sostegno dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • art. 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 5, a sostegno dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Massime di principio

  • La rinuncia all'istanza cautelare proposta in appello deve essere dichiarata dal giudice e preclude l'esame dei presupposti cautelari, senza determinare la definizione del giudizio di merito quando questo sia ancora pendente.
  • Quando l'istanza cautelare è abbandonata e il merito dell'appello è già fissato per la discussione, il giudice può limitare la pronuncia all'incidente cautelare e regolare autonomamente le relative spese.
  • Le spese dell'incidente cautelare possono essere compensate quando la peculiarità della fattispecie lo giustifica.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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