Ordinanza n. 1922/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 08088/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 08088/2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Dal testo dell'ordinanza non emergono né l'oggetto sostanziale dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di merito dell'appello. Prima della camera di consiglio, l'appellante ha rinunciato all'istanza cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dato atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sul merito dell'appello, per il quale era già fissata udienza pubblica al 15 ottobre 2026. Ha compensato le spese del solo incidente cautelare, ritenendo che la peculiarità della fattispecie lo giustificasse. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità dell'appellante ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità dell'interessata mediante oscuramento delle generalità.
art. 5 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 6, a sostegno dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.
art. 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 5, a sostegno dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza cautelare proposta in appello deve essere dichiarata dal giudice e preclude l'esame dei presupposti cautelari, senza determinare la definizione del giudizio di merito quando questo sia ancora pendente.
- Quando l'istanza cautelare è abbandonata e il merito dell'appello è già fissato per la discussione, il giudice può limitare la pronuncia all'incidente cautelare e regolare autonomamente le relative spese.
- Le spese dell'incidente cautelare possono essere compensate quando la peculiarità della fattispecie lo giustifica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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