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Ordinanza

Ordinanza n. 16587/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202605505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento. Ha disposto un ulteriore rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, questa volta presso l’indirizzo PEC corretto dell’Avvocatura dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. Ha rinviato il seguito del giudizio alla camera di consiglio del 2 febbraio 2027.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma di revoca della licenza di porto di fucile, notificato il 9 marzo 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca della licenza di porto di fucile. La precedente notifica del ricorso alla parte pubblica era stata dichiarata nulla perché effettuata presso la Prefettura, anziché presso la competente Avvocatura dello Stato. In esecuzione dell’ordinanza del 7 agosto 2026, il ricorrente ha rinnovato la notifica presso un indirizzo PEC dell’Avvocatura generale dello Stato non abilitato alla ricezione dei ricorsi. L’amministrazione non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Ritenuto che parte ricorrente debba provvedere ad un ulteriore rinnovo della notifica presso l’indirizzo p.e.c. corretto (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ai sensi dell’art. 44, co. 4, c.p.a., entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

    Il giudice dispone il rinnovo della notifica del ricorso entro il termine assegnato, presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato abilitato a riceverla.

Massime di principio

  • Quando la notifica del ricorso alla parte pubblica è stata dichiarata nulla e il primo rinnovo è stato effettuato presso un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato non abilitato alla ricezione dei ricorsi, il giudice può disporre un ulteriore rinnovo presso l’indirizzo PEC corretto, assegnando il termine previsto dall’art. 44, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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