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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15575/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il motivo centrale riguardava l'asserita incompetenza territoriale per il reato indicato come capo L2, che il ricorrente assumeva spettare al Tribunale di Crotone. La doglianza mirava quindi all'annullamento della sentenza di concordato in appello, pur in presenza di un accordo sulla pena già raggiunto tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Sono invece precluse le doglianze su motivi rinunciati, sull'omessa valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e, in generale, su questioni come l'incompetenza territoriale che risultino coperte dall'accordo processuale. Nel caso concreto non era dedotta alcuna illegalità della pena, unica eccezione rilevante. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; una volta raggiunto l'accordo e ratificato dal giudice, preclude la riproposizione in cassazione delle questioni rinunciate, salvo l'ipotesi di illegalità della pena o vizi della volontà/consenso.

  • art. 605 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso come base procedurale della sentenza impugnata, unitamente all'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi palesi.

  • art. 129 c.p.p.

    Le questioni relative alla possibile declaratoria di proscioglimento ex officio non sono deducibili in cassazione quando la parte abbia aderito al concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha reintrodotto il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e, con esso, l'effetto preclusivo sulle questioni rinunciate.

  • art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il nuovo art. 599-bis c.p.p.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha reso applicabile l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di gravame comporta una preclusione ampia: non possono essere riproposte in cassazione questioni già devolute ma abbandonate per effetto dell'accordo, incluse quelle rilevabili d'ufficio, salvo che la pena applicata sia illegale.
  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice difforme rispetto all'accordo raggiunto.
  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sull'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché la cognizione resta circoscritta ai motivi non rinunciati.
  • L'incompetenza territoriale non è deducibile in cassazione quando la questione sia stata coperta dalla scelta processuale dell'imputato di aderire al patto sulla pena in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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