Cassazione Penale, Sentenza n. 33118/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Napoli per vizio di motivazione: i giudici di appello avrebbero valutato in maniera contraddittoria, generica e insufficiente la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Domenico Esposito e Gaetano Lauria) e di altri collaboratori (Cervone, Favarolo, Sarno), nonché i riscontri tecnici (rilievi balistici). Il ricorrente eccepisce che la Corte territoriale si è limitata a manifestare un dissenso rispetto alla sentenza di primo grado senza confutare punto per punto l'analisi probatoria svolta dalla Corte di assise, omettendo di motivare adeguatamente perché le dichiarazioni ritenute decisive in primo grado dovessero essere disattese.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendo sussistente una decisiva carenza di motivazione nella sentenza impugnata. Ha censurato la Corte d'appello per non aver fornito un'adeguata e puntuale confutazione delle argomentazioni su cui si era basata la condanna di primo grado circa la credibilità dei collaboratori e i riscontri oggettivi. Conseguentemente ha annullato la parte della sentenza di appello relativa all'assoluzione di Salvatore De Micco e Gennaro Volpicelli e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Per il resto la sentenza impugnata è stata mantenuta nei limiti non censurati.
Norme richiamate
art. 530 c. 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla formula di assoluzione applicata dalla Corte d'appello (assoluzione "per non avere commesso il fatto"). La Corte di legittimità verifica che la motivazione che ha condotto a tale assoluzione sia adeguata e non meramente dissenziente rispetto alla motivazione di primo grado.
art. 192 c. 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del principio di valutazione delle prove dichiarative: la Corte evidenzia che la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del racconto vanno vagliate unitariamente e con motivazione esauriente.
art. 8 d.l. n. 152 del 1991
Norma citata in relazione all'attenuante riconosciuta ad un imputato in primo grado (contestualmente alla descrizione del procedimento); non è stata centrale nella motivazione della Cassazione ma figura nella ricostruzione del giudicato di merito.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna, non le è richiesto sempre di riassumere tutta l'istruttoria, ma è obbligata a fornire una motivazione rigorosa e puntuale che confuti specificamente le ragioni del primo giudice; non è sufficiente esprimere un generico dissenso.
- La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiede un esame unitario della credibilità soggettiva (personalità, motivazioni a collaborare, rapporti con gli imputati) e dell'attendibilità intrinseca/estrinseca (precisione, coerenza, costanza, riscontri), e il giudice di merito deve motivare come valuta ciascun profilo.
- La sola genesi "utilitaristica" della collaborazione non vale automaticamente a discreditare la testimonianza: il giudice deve verificare e motivare se e come tale genesi incida sulla veridicità delle propalazioni.
- La presenza di elementi tecnici o perizie (es. rilievi balistici) richiede che la Corte spieghi chiaramente quali rilievi abbia ritenuto decisivi e come questi contrastino o confermino le dichiarazioni accusatorie; affermazioni generiche sull'esistenza di riscontri tecnici non sono sufficienti.
- Le testimonianze de relato possono avere valore probatorio purché il giudice accerti con speciale cautela la credibilità della fonte indiretta, la possibilità di riscontri e l'assenza di intese fraudolente; in caso di contrasto tra fonte originaria e teste de relato il giudice deve motivare la scelta.
- Se l'errore di motivazione dell'appello è tale da incidere su nodi probatori essenziali, la Cassazione può annullare l'assoluzione e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Il movente (causale) può rafforzare un quadro indiziario ma non può da solo supplire alla mancanza di riscontri individualizzanti: deve essere chiaramente ricostruito e correlato alle altre evidenze.
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