Cassazione Penale, Sentenza n. 14613/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze contestando: 1) l'affermazione di responsabilità per ricettazione in quanto il reato presupposto (contraffazione ex art. 474 c.p.) sarebbe "impossibile" a causa della grossolanità del falso; 2) la commisurazione della pena per mancata concessione delle attenuanti (art. 62 n.4 e attenuanti generiche); 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato o reiterativo. Ha ritenuto che: 1) la grossolanità della contraffazione non esclude il reato di cui all'art. 474 c.p., trattandosi di reato di pericolo che tutela la fede pubblica e non richiede l'effettivo inganno dell'acquirente; pertanto il reato presupposto è configurabile e la ricettazione è integrata; 2) la corte di merito ha correttamente escluso le attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali del ricorrente e del principio che il giudice può valutare il/i ragionevoli elementi previsti dall'art. 133 c.p.; 3) la questione relativa all'art. 131-bis non era ritualmente proposta, e comunque i precedenti condanne del ricorrente ostano all'applicazione della causa di non punibilità, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite che richiede almeno due ulteriori illeciti per ritenere il comportamento "abituale". Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Tutelando la fede pubblica nei marchi e segni distintivi, configura un reato di pericolo: la grossolanità del falso non esclude la configurabilità del reato; non è necessario l'effettivo inganno dell'acquirente
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le motivazioni della sentenza di cassazione; qui usata per dichiarare il ricorso inammissibile (art. 606, comma terzo) per motivi manifestamente infondati o reiterativi
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente; la corte ha ritenuto che i precedenti penali ostano al riconoscimento delle attenuanti richieste
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice può prendere in considerazione l'elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che i precedenti condanne del ricorrente impediscono l'applicazione del beneficio, in linea con la giurisprudenza che richiede l'assenza di"abitudine" delinquenziale
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e l'eventuale sanzione a favore della Cassa delle ammende
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alla sintesi dei motivi di ricorso raggruppati ai fini dell'impugnazione in Cassazione
Massime di principio
- La vendita o detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra il reato previsto dall'art. 474 c.p. anche se la contraffazione è grossolana: si tratta di un reato di pericolo che tutela la fede pubblica e non richiede l'effettivo inganno degli acquirenti
- Per contestare la configurabilità del reato presupposto sulla base del cosiddetto "reato impossibile" è necessario dimostrare l'assenza del pericolo protetto; la mera evidenza della grossolanità del falso non basta
- Il giudice può basare il diniego delle attenuanti generiche su un singolo elemento rilevante (es. precedenti penali); non è obbligato a esaurire tutti gli elementi dell'art. 133 c.p.
- La causa di non punibilità dell'art. 131-bis è preclusa quando emergono precedenti penali che configurano un comportamento abituale: secondo la giurisprudenza di legittimità, l'abitualità richiede almeno due ulteriori illeciti oltre a quello in esame
- Ricorsi in cassazione che risultano reiterativi rispetto a doglianze già valutate in sede di merito possono essere dichiarati inammissibili; ciò comporta la condanna del ricorrente alle spese e, spesso, al versamento a favore della Cassa delle ammende
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