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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14613/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze contestando: 1) l'affermazione di responsabilità per ricettazione in quanto il reato presupposto (contraffazione ex art. 474 c.p.) sarebbe "impossibile" a causa della grossolanità del falso; 2) la commisurazione della pena per mancata concessione delle attenuanti (art. 62 n.4 e attenuanti generiche); 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato o reiterativo. Ha ritenuto che: 1) la grossolanità della contraffazione non esclude il reato di cui all'art. 474 c.p., trattandosi di reato di pericolo che tutela la fede pubblica e non richiede l'effettivo inganno dell'acquirente; pertanto il reato presupposto è configurabile e la ricettazione è integrata; 2) la corte di merito ha correttamente escluso le attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali del ricorrente e del principio che il giudice può valutare il/i ragionevoli elementi previsti dall'art. 133 c.p.; 3) la questione relativa all'art. 131-bis non era ritualmente proposta, e comunque i precedenti condanne del ricorrente ostano all'applicazione della causa di non punibilità, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite che richiede almeno due ulteriori illeciti per ritenere il comportamento "abituale". Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Tutelando la fede pubblica nei marchi e segni distintivi, configura un reato di pericolo: la grossolanità del falso non esclude la configurabilità del reato; non è necessario l'effettivo inganno dell'acquirente

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le motivazioni della sentenza di cassazione; qui usata per dichiarare il ricorso inammissibile (art. 606, comma terzo) per motivi manifestamente infondati o reiterativi

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante invocata dal ricorrente; la corte ha ritenuto che i precedenti penali ostano al riconoscimento delle attenuanti richieste

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice può prendere in considerazione l'elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che i precedenti condanne del ricorrente impediscono l'applicazione del beneficio, in linea con la giurisprudenza che richiede l'assenza di"abitudine" delinquenziale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e l'eventuale sanzione a favore della Cassa delle ammende

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla sintesi dei motivi di ricorso raggruppati ai fini dell'impugnazione in Cassazione

Massime di principio

  • La vendita o detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra il reato previsto dall'art. 474 c.p. anche se la contraffazione è grossolana: si tratta di un reato di pericolo che tutela la fede pubblica e non richiede l'effettivo inganno degli acquirenti
  • Per contestare la configurabilità del reato presupposto sulla base del cosiddetto "reato impossibile" è necessario dimostrare l'assenza del pericolo protetto; la mera evidenza della grossolanità del falso non basta
  • Il giudice può basare il diniego delle attenuanti generiche su un singolo elemento rilevante (es. precedenti penali); non è obbligato a esaurire tutti gli elementi dell'art. 133 c.p.
  • La causa di non punibilità dell'art. 131-bis è preclusa quando emergono precedenti penali che configurano un comportamento abituale: secondo la giurisprudenza di legittimità, l'abitualità richiede almeno due ulteriori illeciti oltre a quello in esame
  • Ricorsi in cassazione che risultano reiterativi rispetto a doglianze già valutate in sede di merito possono essere dichiarati inammissibili; ciò comporta la condanna del ricorrente alle spese e, spesso, al versamento a favore della Cassa delle ammende

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