Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 803/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento (per quanto riguarda il ricorso introduttivo): della Deliberazione della Giunta Comunale n° 150 del 29.7.2022, nonché dei relativi allegati, con cui il Comune di Sant'Anastasia ha adottato il Piano Strutturale del Piano Urbanistico Comunale (PUC), comprensivo del Rapporto Ambientale; nonché: di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, anche se non conosciuto, presupposto e/o consequenziale. (per quanto riguarda i motivi aggiunti): b) della Deliberazione della Giunta Comunale n° 276 del 19.12.2022, con il Comune di Sant'Anastasia ha approvato il contro esame delle n° 88 proposte di modifica e/o integrazione al Piano Urbanistico Comunale adottato con la precedente delibera n° 150 del 29.7.2022; nonché: di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, anche se non conosciuto, presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202205535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 29 luglio 2022 di adozione del Piano Strutturale del PUC, con riclassificazione dell'area da zona D6 Centro Commerciale a zona R2 Rurale aperto di Valle, nonché deliberazione n. 276 del 19 dicembre 2022 sulle controdeduzioni alle osservazioni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nuova classificazione urbanistica di un'area di circa 52.986 metri quadrati, sostenendo che il Comune avesse ignorato la natura improduttiva dei suoli, il cattivo stato vegetativo, la vicinanza al centro abitato, l'assenza di vincoli, la presenza di infrastrutture e l'adiacenza allo svincolo della S.S. 268, circostanze che avrebbero giustificato il mantenimento della destinazione commerciale prevista dal PRG vigente. Hanno inoltre contestato, con motivi aggiunti, la motivazione del rigetto delle osservazioni formulate nel procedimento di pianificazione. Non sono stati dedotti specifici profili di contrasto della scelta urbanistica con i criteri generali e gli obiettivi del piano né con l'art. 22, comma 1, della legge regionale Campania n. 16/2004. I ricorrenti non risultavano titolari di un affidamento qualificato, non essendo state dedotte convenzioni di lottizzazione, accordi con il Comune, giudicati favorevoli o silenzi-rifiuto su istanze edilizie.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha rilevato che le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per errori di fatto, manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento. La precedente destinazione commerciale non attribuiva ai proprietari un affidamento qualificato, ma soltanto una generica aspettativa al mantenimento della disciplina urbanistica, recessiva rispetto alle nuove scelte di governo del territorio. La classificazione rurale è stata ritenuta coerente con gli obiettivi comunali di riduzione del consumo di suolo, contenimento delle pressioni insediative, tutela ambientale, valorizzazione della vocazione rurale e ricostituzione della rete ecologica. La destinazione agricola non presuppone necessariamente un'effettiva vocazione agricola dei terreni e la presenza di infrastrutture non impedisce la conservazione di aree libere. È stato inoltre ricordato che in materia urbanistica non opera il divieto di reformatio in pejus. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro la deliberazione sulle controdeduzioni alle osservazioni, ritenuta atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e impugnabilità: le relative censure devono essere proposte contro l'atto di approvazione definitiva del piano. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore del Comune, liquidate in euro 1.500 oltre accessori; nulla è stato disposto nei rapporti con la Regione Campania, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, l.r. Campania n. 16/2004

    Il Comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

    Il TAR ha rilevato che i ricorrenti non avevano dedotto violazioni dei criteri generali e degli obiettivi del piano o della coerenza con la pianificazione sovraordinata prevista dalla disposizione.

  • art. 9 Costituzione

    Le esigenze di tutela ambientale, di contenimento del consumo di suolo e di mantenimento di un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi possono orientare legittimamente la pianificazione urbanistica.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione processuale in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Le scelte contenute in uno strumento urbanistico generale costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di errori di fatto, manifesta arbitrarietà o irragionevolezza, travisamento dei fatti o incoerenza con gli obiettivi generali del piano.
  • La precedente destinazione urbanistica di un'area non determina, di per sé, un affidamento qualificato del proprietario al suo mantenimento né alla conservazione delle relative potenzialità edificatorie; tale affidamento richiede situazioni specifiche, quali convenzioni di lottizzazione, accordi con l'amministrazione, giudicati favorevoli o silenzio-rifiuto su istanze edilizie.
  • La classificazione di un'area come agricola o rurale può essere legittimamente finalizzata non soltanto all'utilizzazione agricola dei suoli, ma anche al contenimento dell'espansione urbana, alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela ambientale e paesaggistica e al mantenimento di spazi liberi; non è quindi necessaria un'effettiva vocazione agricola dell'area.
  • In materia di pianificazione urbanistica non opera il divieto di reformatio in pejus: l'amministrazione può modificare anche in senso peggiorativo la disciplina urbanistica previgente senza una motivazione specifica riferita al singolo fondo, salvo la presenza di un affidamento qualificato.
  • La deliberazione comunale di esame e controdeduzione alle osservazioni presentate nel procedimento di formazione del piano urbanistico è, di regola, un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è autonomamente impugnabile; le relative censure devono essere dedotte contro l'atto di approvazione del piano dotato di rilevanza esterna.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.