Sentenza n. 2607/2026 - Catania, Sezione 2
avverso il silenzio dell'Amministrazione intimata in relazione alla definizione del procedimento di acquisizione sanante attivato dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Comune nella definizione del procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, in relazione all’esecuzione della precedente sentenza che imponeva di rispondere formalmente alla diffida
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo la sentenza n. 3659/2025, pubblicata e notificata il 22 dicembre 2025, che aveva ordinato al Comune di rispondere entro novanta giorni alla diffida dell’11 agosto 2025 relativa a terreni occupati per la realizzazione della via Luigi Pirandello, il Comune ha avviato il 20 marzo 2026 il procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, quantificando provvisoriamente l’indennizzo in € 18.725,85. La proprietaria ha contestato il valore unitario di € 11 al mq, reputandolo incongruo rispetto alla destinazione edificabile B1-16 e ai precedenti parametri comunali, e la limitazione a cinque anni dell’indennizzo per l’occupazione senza titolo. Dopo aver presentato osservazioni e non avendo ricevuto un provvedimento conclusivo, il 17 luglio 2026 ha proposto istanza ex art. 117, commi 3 e 4, c.p.a., sostenendo che la comunicazione di avvio non integrasse l’adempimento della sentenza e chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. Sopravvenuta la deliberazione comunale del 27 agosto 2026, la ricorrente ha riconosciuto il superamento dell’inerzia e chiesto la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale, riservando al giudice ordinario la contestazione sul quantum. Il Comune ha sostenuto di avere adempiuto tempestivamente con la nota del 20 marzo 2026, ha chiesto la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, ha invocato la complessità del procedimento e ha eccepito l’estraneità al giudizio delle contestazioni sull’indennizzo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come richiesto dalla ricorrente, in ragione della deliberazione n. 27 del 27 agosto 2026 che ha disposto l’acquisizione sanante, riconosciuto il debito fuori bilancio di € 18.725,85, individuato la copertura finanziaria e previsto il deposito e i successivi adempimenti. Ai fini delle spese della fase incidentale, ha applicato la soccombenza virtuale e condannato il Comune a rifondere € 750,00, oltre accessori di legge se dovuti. La nota del 20 marzo 2026 non costituiva conclusione del procedimento, essendo una comunicazione di avvio; la complessità della vicenda non giustificava il ritardo, poiché la precedente sentenza non impugnata aveva assegnato un termine di novanta giorni e il procedimento non era stato definito né entro tale termine né prima dell’istanza del 17 luglio 2026. Le contestazioni sul quantum sono state riservate dalla ricorrente al giudice ordinario e non sono state decise.
Norme richiamate
art. 117, commi 3 e 4, c.p.a.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione. Avuto riguardo a quanto è stato esposto, il Tribunale deve dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come è stato richiesto dalla parte ricorrente.
La domanda incidentale volta a ottenere l’accertamento dell’inadempimento e la nomina del commissario è divenuta improcedibile quando l’Amministrazione ha successivamente adottato l’atto conclusivo, facendo venir meno l’interesse alla decisione.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Con deliberazione n. 27 del 27 agosto 2026 il commissario straordinario, esercitando i poteri del Consiglio Comunale, ha: - disposto l’acquisizione sanante dei terreni; - riconosciuto il debito fuori bilancio di € 18.725,85; - individuato la copertura finanziaria; - previsto il deposito dell’importo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, nonché i successivi adempimenti di adozione del decreto, registrazione e trascrizione.
La deliberazione che dispone l’acquisizione sanante e definisce gli elementi essenziali del procedimento ha superato l’inerzia rilevante nel giudizio, determinando la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo non equivale al suo atto conclusivo e non integra, da sola, l’adempimento dell’obbligo di provvedere quando il giudicato richiede una risposta conclusiva.
- Quando, durante il giudizio per l’inadempimento, l’Amministrazione adotta il provvedimento conclusivo richiesto e viene meno l’interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
- Ai fini della soccombenza virtuale sulle spese, la complessità del procedimento non giustifica il mancato rispetto del termine assegnato con una sentenza non impugnata; l’Amministrazione che conclude il procedimento solo dopo la proposizione dell’istanza può essere condannata alle spese della fase.
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