Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26810/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dalla locazione di un immobile ad uso commerciale, nel quale la conduttrice aveva avviato l'attività e sostenuto investimenti e acquisti di merce. A seguito di uno sprofondamento/crollo del costone retrostante, con conseguente inutilizzabilità dell'immobile e distruzione della merce depositata, la conduttrice ha chiesto il risarcimento dei danni, assumendo che la locatrice avesse taciuto, in violazione di buona fede e correttezza, il grave stato di pericolo già esistente prima del contratto. La locatrice ha opposto che la domanda fosse preclusa per effetto del giudicato formatosi su un precedente giudizio relativo a canoni insoluti e, in cassazione, ha anche eccepito la tardività del ricorso per notifica della sentenza d'appello eseguita presso la cancelleria dopo il mancato perfezionamento della notifica via PEC. La ricorrente principale ha denunciato violazione degli artt. 1571, 1575, 1578 e 1256 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prova della conoscenza del vizio da parte della locatrice, trascurando atti condominiali, ordinanze comunali e consulenze tecniche; con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 1223 c.c. per mancato riconoscimento del danno emergente e del lucro cessante. La resistente, con ricorso incidentale condizionato, ha dedotto la violazione del giudicato e l'inammissibilità della domanda risarcitoria per incompatibilità con l'accertamento passato in giudicato nel precedente giudizio sui canoni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività. Ha ritenuto che la notificazione della sentenza d'appello, eseguita a mezzo PEC e poi presso la cancelleria a causa del mancato recapito imputabile ai destinatari, avesse comunque fatto decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.; di conseguenza, il ricorso per cassazione proposto oltre sessanta giorni è stato considerato tardivo. In ogni caso, la Corte ha aggiunto che il primo motivo era inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito e delle prove, mentre il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Anche il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1571 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla locazione, ma non oggetto di una specifica interpretazione decisoria autonoma nella parte finale della pronuncia

  • art. 1575 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del locatore; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è tardivo e comunque inammissibile nel primo motivo

  • art. 1578 c.c.

    richiamato in relazione ai vizi dell'immobile; la Corte osserva che, per effetto del giudicato interno sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta, non poteva trovare applicazione nel caso di specie

  • art. 1256 c.c.

    richiamato con riferimento alla dichiarata risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, capo non impugnato e quindi coperto da giudicato interno

  • art. 1223 c.c.

    invocato per la quantificazione del danno; il relativo motivo è stato assorbito dall'inammissibilità del ricorso principale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta o la sussunzione della fattispecie, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma non consente il sindacato sulla mera insufficienza della motivazione né la rivalutazione delle prove; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo secondo i canoni di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    la notificazione degli atti al difensore deve avvenire prioritariamente via PEC agli indirizzi risultanti dai registri; il deposito in cancelleria è consentito solo se la notifica PEC non è possibile per causa imputabile al destinatario

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato come fonte degli elenchi da cui si attinge l'indirizzo PEC del difensore

  • art. 82 r.d. n. 37 del 1934

    la sua portata è ridimensionata dalla disciplina del domicilio digitale e rileva solo in via residuale quando la notifica via PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla valida notificazione della sentenza; nel caso concreto è decorso dalla notifica presso la cancelleria conseguente al mancato perfezionamento della PEC imputabile ai destinatari

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'effetto preclusivo del giudicato sul precedente giudizio sui canoni

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di effetti del decreto ingiuntivo e del giudicato

  • art. 653 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per gli effetti della decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale a sostegno delle censure sul giudicato e sulla tutela processuale

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato nel dispositivo finale, presumibilmente in tema di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la notificazione della sentenza al difensore, eseguita a mezzo PEC, non si perfeziona per causa imputabile al destinatario e la parte notificante procede in modo tempestivo al deposito in cancelleria nei casi consentiti, la notificazione è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.
  • La disciplina del domicilio digitale impone, per gli atti destinati al difensore, la prioritaria notificazione all'indirizzo PEC risultante dai registri previsti dalla legge; la notificazione in cancelleria ha funzione residuale e subordinata all'impossibilità della notifica telematica per causa imputabile al destinatario.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. attiene alla norma astratta o alla sussunzione, mentre quello di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura che mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove, la maggiore attendibilità di alcune risultanze o la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • Se il ricorso principale è inammissibile per tardività, restano assorbite le censure che presuppongono l'esame del merito, nonché il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.