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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22995/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) nullita' della sentenza di primo grado per mancata assunzione dell'esame dell'imputato pur ammesso; 2) vizio di motivazione e di valutazione probatoria in ordine alla responsabilita', contestando l'uso e la disponibilita' dell'autovettura ritenuta collegata alla refurtiva e l'attendibilita' di dichiarazioni testimoniali; 3) vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata specifica; 4) nullita' o carenza della motivazione della sentenza di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio (mancata indicazione della pena-base); 5) vizio di motivazione circa la determinazione della pena e il mancato contenimento della pena nei minimi edittali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la presunta nullita' fosse relativa e non tempestivamente eccepita dalla difesa; inoltre la mancata sollecitazione dell'esame da parte del difensore ha fatto venir meno la rilevabilita' del vizio ai sensi degli articoli 179, 180 e 182 cod. proc. pen. Sul secondo motivo la Corte ha escluso il sindacato di merito sulla valutazione della prova, ritenendo la motivazione di appello congrua e logicamente concatenata (presenza dell'imputato nel luogo di occultamento della refurtiva, disponibilita' dell'auto in piu' occasioni, ecc.). I motivi relativi al trattamento sanzionatorio (terzo e quinto) sono stati ritenuti infondati: la Corte di appello ha adeguatamente motivato la quantificazione della pena richiamando le modalita' del fatto, le caratteristiche della persona offesa, il valore dei beni e i precedenti, nonche' la recidiva reiterata specifica valutata con riferimento alla giurisprudenza di legittimita'. Il quarto motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato in quanto il giudice di secondo grado ha colmato eventuali lacune motivazionali della decisione di primo grado, indicando pena base e aumento per recidiva. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Limiti della deduzione in cassazione: il ricorso deve rispettare i limiti di cui all'art. 173; la Corte ricorda i limiti di ammissibilita' delle censure riproposte dopo essere state dedotte in grado di appello.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Elenca le nullita' che comportano l'annullabilita' della sentenza; la Corte distingue fra nullita' assolute e relative richiamando l'ambito di applicazione dell'art. 179.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Stabilisce quali nullita' sono assolute e rilevabili d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la mancata assunzione dell'esame dell'imputato non rientrasse tra quelle assolute rilevabili d'ufficio.

  • art. 180 e art. 182 cod. proc. pen.

    Prevedono le nullita' relative e l'impossibilita' di eccepire nullita' da parte di chi ha concorso a darvi causa; la Corte ha applicato tali principi per escludere la rilevabilita' del vizio lamentato dall'imputato dato che la difesa non lo aveva tempestivamente sollevato.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla rilevanza delle dichiarazioni rese da terzi proprietari/precedenti utilizzatori dell'auto; la Corte ha osservato che, anche se alcune dichiarazioni potevano sollevare questioni formali, esse erano irrilevanti rispetto alla concatenazione di elementi probatori valutata dal giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte sottolinea che, quando la pena e' determinata al di sopra del minimo edittale, il giudice deve motivare specificamente in relazione ai criteri dell'art. 133; nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente richiamato tali criteri.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Regole per il calcolo della recidiva: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva reiterata specifica sulla base dei precedenti gravosi e dell'omogeneita' dei reati, nonche' della valutazione sulla pericolosita' del reo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali e la possibilita' di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000.

Massime di principio

  • Le nullita' processuali relative non sono rilevabili se la difesa ha concorso a darvi causa o non ha tempestivamente eccepito il vizio: chi tace e poi pretende la nullita' puo' vedersi inammissibile la censura.
  • La Corte di Cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: il sindacato e' limitato alla verifica della logica e della motivazione e non alla rivalutazione dei fatti.
  • La Corte d'appello puo' colmare la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado; una carenza di motivazione in primo grado e' sanabile se il giudice di secondo grado svolge una motivazione esaustiva.
  • Per contestare l'applicazione della recidiva e la quantificazione della pena occorre dimostrare l'assenza di una concreta e coerente valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; la mera critica discrezionale non e' sufficiente.
  • Le prove indiziarie possono valere se concatenate logicamente e portano a una conclusione incompatibile con alternative ragionevoli; singoli elementi dubbi non autorizzano la Corte di Cassazione a riformare la decisione di merito.
  • Il rigetto del ricorso puo' comportare condanna alle spese e misure sanzionatorie accessorie previste dall'ordinamento (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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