Sentenza n. 5761/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 10 ottobre 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e ottenere la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a farlo entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 19 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto [...] integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenienza di un’attività amministrativa pienamente satisfattiva della pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta nell’ambito del giudizio sul silenzio; nel caso concreto, la nomina non è stata necessaria perché l’amministrazione ha attivato il procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto integra pieno soddisfacimento della pretesa avente ad oggetto l’attivazione del relativo procedimento, anche se non equivale ancora alla decisione finale sul rilascio del visto.
- La compensazione delle spese nel giudizio sul silenzio può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, tenuto conto anche dell’elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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