Cassazione Penale, Sentenza n. 9662/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Le censure hanno riguardato: 1) la presunta inesistenza dei gravi indizi per il capo B) (sparo in luogo pubblico) per incompatibilità temporale e distanza tra i luoghi e per la diversa tipologia di casco; 2) la qualificazione giuridica del porto/detenzione dell'arma (dedotta derubricazione alla contravvenzione ex art. 697 c.p. anziché applicazione della legge 497/1974); 3) la mancata o contraddittoria motivazione circa l'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) e l'assenza di elementi che colleghino gli indagati a contesti mafiosi; 4) l'insussistenza delle esigenze cautelari in relazione alla personalità, giovane età e incensuratezza degli imputati e alla presunta occasionalità del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione dei giudici di merito circa i gravi indizi per i reati contestati ai capi A), B) e C), richiamando la sequenza unitaria degli eventi (avvistamento da parte dell'agente Izzo, esplosione dei colpi, fuga, inseguimento e fermo) e la compatibilità temporale delle percorrenze considerando l'uso di motocicli di grossa cilindrata e l'elevata velocità. Ha escluso l'errore di qualificazione giuridica: la detenzione di arma comune da sparo è ricondotta alla disciplina della legge n. 497/1974 (artt. 2/7/10/14), non alla contravvenzione ex art. 697 c.p. Ha confermato che la condotta ("stesa" armata, scorreria con spari e clacson) è idonea ad evocare la forza intimidatrice tipica della criminalità organizzata e quindi integra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; tale aggravante rende applicabile la presunzione di pericolosità e l'esclusiva idoneità della custodia cautelare inframuraria ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. Il ricorso è stato pertanto respinto e i ricorrenti condannati alle spese processuali; non è disposta la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Regola i limiti della motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che non superano i limiti e non mostrano vizio concreto della motivazione dei giudici di merito.
art. 273, cod. proc. pen.
Norma sulla motiva-zione dell'ordinanza di custodia cautelare; il Tribunale ha fornito motivazione ritenuta congrua in ordine ai gravi indizi.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'esclusiva idoneità della misura detentiva quando ricorra l'aggravante 'metodo mafioso'; la Corte ha confermato l'applicazione della doppia presunzione in assenza di elementi adeguati a superarla.
artt. 2, 7, 10, 14 legge n. 497/1974
Disciplina delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo; la detenzione di arma comune da sparo è ricondotta alla disciplina di tale legge, come interpretato dalla giurisprudenza citata.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante che punisce l'uso del 'metodo mafioso' anche quale qualificante della condotta; applicata qui perché la scorreria armata è stata ritenuta idonea ad evocare intimidazione tipica dell'agire mafioso.
art. 697 cod. pen.
Contravvenzione relativa al porto di armi proprie da punta e taglio e munizioni; la Corte ha escluso la derubricazione della detenzione di arma comune da sparo a tale contravvenzione.
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di Cancelleria nel caso in cui la decisione non comporti la rimessione in libertà; la Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previsti.
art. 110 cod. pen. e artt. 337, 339, 648 cod. pen.
Norme sostanziali relativi alla partecipazione a reato (concorso), violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza con arma e ricettazione; sono le fattispecie contestate ai vari capi dell'imputazione.
Massime di principio
- La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si fonda sulla valutazione complessiva e sequenziale degli elementi (avvistamento, fatto commesso, fuga, inseguimento, fermo); dubbi isolati su dettagli descrittivi (es. colore o piccole differenze) non sono sufficienti a escludere l'identificazione se il quadro probatorio è coerente.
- Le contestazioni temporali e di distanza richiedono dati probatori specifici: il semplice calcolo teorico dei tempi non prevale se le indagini dimostrano che i mezzi impiegati (es. motocicli di grossa cilindrata) potevano percorrere le tratte in tempi compatibili.
- La qualificazione giuridica della detenzione/porto d'arma dipende dalla tipologia dell'arma: le armi comuni da sparo rientrano nella disciplina della legge n. 497/1974 e non nella residuale contravvenzione del codice penale per munizioni od armi proprie da punta e taglio.
- Per configurare l'aggravante del "metodo mafioso" non è necessario provare l'appartenenza a un clan, ma che le modalità esecutive della condotta siano concretamente idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; una "stesa" armata può soddisfare tale requisito.
- Quando ricorre l'aggravante di "metodo mafioso" opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., che rende più agevole l'applicazione di misure detentive in assenza di elementi specifici di superamento; la difesa deve fornire elementi concreti per confutare tale presunzione.
- Le circostanze personali dell'indagato (giovane età, incensuratezza) possono non essere determinanti a contrastare esigenze cautelari se il fatto è eclatante e sintomatico di inserimento in circuiti criminali (es. possesso di beni provento di reato).
- Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario porre rilievi specifici e comparativi sulla motivazione dei giudici di merito: censure generiche o basate su mere alternative ermeneutiche difficilmente ottengono accoglimento.
- Per difese efficaci in casi analoghi conviene produrre prove concrete alternate: analisi balistiche, immagini/video che mostrino i caschi, tracciati GPS/tempi e testimonianze che confutino la sequenza fattuale o provino un alibi verificabile.
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