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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39568/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 291, comma 2 e dell'art. 27 cod. proc. pen. per inosservanza del termine di 20 giorni previsto dall'art. 27 per l'adozione del nuovo titolo cautelare da parte del giudice dichiarato competente. In particolare, dopo che il GIP di Salerno il 19/01/2024 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e disposto la trasmissione degli atti a Catanzaro, si contestava che il nuovo provvedimento fosse stato adottato solo il 15/02/2024 (oltre il termine), mentre l'ordinanza prodotta dal Tribunale di Catanzaro riportava la data di sottoscrizione del 1/02/2024 ma mancava la chiara indicazione della data di deposito in cancelleria; il ricorrente sosteneva che rileva la data di deposito e non la mera sottoscrizione del giudice.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che, ai fini del rispetto del termine di 20 giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen., sia rilevante l'adozione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen.: l'ordinanza recava la data di sottoscrizione del giudice (1/02/2024) e il timbro e la sottoscrizione del cancelliere che, in assenza di indicazioni contrarie, attestano il deposito alla data indicata. La Corte ha inoltre rilevato come l'atto sia stato consegnato per la traduzione con verbale del 2/02/2024, elemento equivalente che conferma la data di adozione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Il termine di 20 giorni per l'adozione del nuovo provvedimento dopo la dichiarazione di incompetenza va valutato facendo riferimento all'adozione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292 (data di adozione/deposito), non agli adempimenti successivi di esecuzione o trasmissione.

  • art. 291, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma collegata alla tempestività delle determinazioni giudiziarie in materia cautelare; il Collegio ha ritenuto il motivo infondato con riferimento alla corretta individuazione della data rilevante dell'adozione dell'ordinanza.

  • art. 292, comma 2-bis cod. proc. pen.

    la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice

    La presenza della sottoscrizione del cancelliere/ausiliario sull'ordinanza costituisce attestazione necessaria e sufficiente, in assenza di indicazioni contrarie, del deposito dell'atto e quindi della data rilevante ai fini della tempestività.

  • art. 125 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate per distinguere gli adempimenti del deposito e della trasmissione degli atti; la Corte ha escluso che le formalità successive (es. timbri di conformità per la trasmissione dopo traduzione) modifichino la data di adozione dell'ordinanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di inammissibilità non imputabile a colpa grave, la determinazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000,00.

  • art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare; citate nel dispositivo che descrive i reati contestati all'imputato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso: il ricorso è stato sintetizzato ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La data rilevante per valutare la tempestività dell'adozione di un provvedimento cautelare è la data di adozione/deposito attestata nell'ordinanza (sottoscrizione del giudice con timbro e firma del cancelliere), non le successive formalità connesse all'esecuzione o alla trasmissione.
  • La sottoscrizione del cancelliere o altro ausiliario prevista dall'art. 292 cod. proc. pen. può costituire prova sufficiente del deposito dell'atto in cancelleria, salvo elementi concreti contrari indicati dalla parte che impugna.
  • Gli adempimenti per la traduzione o i timbri di conformità apposti sulle copie trasmesse (con date successive) non modificano di per sé la data di adozione dell'ordinanza e quindi non invalidano il rispetto di termini processuali, salvo diversamente dimostrato.
  • Per contestare efficacemente la tempestività di un provvedimento è necessario fornire prova concreta e documentale che la data indicata nel provvedimento non corrisponda al deposito effettivo (es. registrazioni di cancelleria, annotazioni formali diverse), non basta l'assenza di una specifica indicazione di 'data di deposito'.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese e, ai sensi dell'art. 616, disporre un contributo alla Cassa delle ammende; ciò disincentiva impugnazioni speculative o prive di fondamento.

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