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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-584/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 febbraio 2024. — QM contro Kiwi Tours GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafo 2 – Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione – Circostanze inevitabili e straordinarie – Diffusione della COVID-19 – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Prevedibilità del verificarsi di tale incidenza alla data della dichiarazione di risoluzione – Eventi che si verificano dopo la data di risoluzione ma prima dell'inizio del pacchetto». — Causa C-584/22

Giurisprudenza europea62022CJ0584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il diritto del viaggiatore di recedere senza spese da un pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie dipende solo dalla situazione esistente al momento della risoluzione. Non rilevano eventi successivi, anche se prima della partenza, perché la valutazione deve essere certa e immediata per entrambe le parti. Nel contesto della pandemia di COVID-19, una crisi sanitaria mondiale può integrare tali circostanze, ma la loro rilevanza va apprezzata alla data della dichiarazione di recesso.

Interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302: rilevanza temporale delle circostanze inevitabili e straordinarie ai fini della risoluzione senza spese del contratto di pacchetto turistico.

La questione giuridica

Se, ai fini del diritto del viaggiatore di risolvere senza spese un contratto di pacchetto turistico ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, debbano rilevare solo le circostanze inevitabili e straordinarie esistenti al momento della dichiarazione di risoluzione oppure anche eventi sopravvenuti dopo tale data ma prima dell’inizio del pacchetto.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, la verifica dell’esistenza di circostanze inevitabili e straordinarie con incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto verso la destinazione va compiuta con riferimento esclusivo alla situazione esistente alla data in cui il viaggiatore risolve il contratto; eventi sopravvenuti dopo tale data, anche se anteriori all’inizio del pacchetto, non possono incidere sul diritto di risolvere senza spese e di ottenere il rimborso integrale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 3, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 12 della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Bürgerliches Gesetzbuch, articolo 651h

Interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda il diritto del viaggiatore di risolvere senza spese un contratto di pacchetto turistico quando si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie. Il caso nasce nel contesto della diffusione della COVID-19 e pone il problema della rilevanza di eventi sopravvenuti dopo la risoluzione ma prima dell’inizio del viaggio.

Fatti e procedimento principale

QM aveva prenotato presso Kiwi Tours GmbH un pacchetto turistico per il Giappone, previsto dal 3 al 12 aprile 2020, versando un acconto di EUR 1.230 su un prezzo totale di EUR 6.148. Il 1° marzo 2020, a seguito delle misure adottate dalle autorità giapponesi per la diffusione della COVID-19, QM risolveva il contratto per il rischio sanitario. Kiwi Tours gli addebitava spese di risoluzione per EUR 307, che QM pagava, ma poi ne chiedeva il rimborso dopo il divieto di ingresso in Giappone adottato il 26 marzo 2020.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 2015/2302, in particolare:

  • il considerando 31, che menziona tra gli esempi di circostanze inevitabili e straordinarie i gravi rischi per la salute umana, come il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione;
  • l’articolo 3, punto 12, che definisce tali circostanze come una situazione fuori dal controllo della parte che la invoca e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
  • l’articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4, che disciplina la risoluzione del contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del viaggio, le spese di risoluzione e il diritto alla risoluzione senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie;
  • l’articolo 23, paragrafo 2, sul divieto di rinuncia ai diritti conferiti dalle norme nazionali di recepimento;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Questione pregiudiziale

Il giudice tedesco chiedeva se, per stabilire la sussistenza di circostanze inevitabili e straordinarie ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, si dovesse considerare solo la situazione esistente al momento della risoluzione oppure anche circostanze intervenute successivamente, purché prima dell’inizio del pacchetto.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il diritto di risolvere senza spese deve essere esercitato "prima dell’inizio del pacchetto" e che, dunque, la condizione relativa alle circostanze inevitabili e straordinarie deve essere già soddisfatta alla data della risoluzione. La valutazione ha natura prospettica quanto all’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, ma deve comunque fondarsi sulla situazione esistente in quel momento, facendo riferimento alla percezione di un viaggiatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

La Corte esclude che possano essere prese in considerazione circostanze verificatesi dopo la risoluzione. Un simile criterio renderebbe incerto e aleatorio il diritto del viaggiatore, potrebbe produrre risultati contraddittori e sarebbe incoerente con l’articolo 12, paragrafo 4, che impone il rimborso entro 14 giorni dalla risoluzione, presupponendo che l’organizzatore possa valutare subito se il recesso senza spese sia giustificato. Inoltre, la tutela elevata del consumatore, obiettivo della direttiva all’articolo 1, richiede che il viaggiatore possa sapere alla data del recesso se le condizioni sono soddisfatte.

Rilievo della pandemia di COVID-19

La Corte ricorda che una crisi sanitaria mondiale come la pandemia di COVID-19 può, di per sé, rientrare nella nozione di circostanze inevitabili e straordinarie, secondo la propria precedente giurisprudenza. Tuttavia, nel caso concreto, ciò non modifica la regola temporale: conta solo la situazione esistente al momento in cui il viaggiatore ha risolto il contratto.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che, per accertare la presenza di circostanze inevitabili e straordinarie con incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto verso la destinazione, occorre considerare unicamente la situazione esistente alla data della risoluzione del contratto da parte del viaggiatore. Gli eventi successivi a tale data, pur anteriori all’inizio del pacchetto, non sono rilevanti ai fini del diritto alla risoluzione senza spese.

Principio affermato

Il diritto del viaggiatore alla risoluzione gratuita del pacchetto turistico dipende da una valutazione ex ante, ancorata alla data della dichiarazione di recesso: se alla data della risoluzione sussistono circostanze inevitabili e straordinarie idonee a incidere sostanzialmente sul viaggio, il viaggiatore non paga spese; se tali circostanze sorgono solo dopo, non possono retroagire sul diritto già esercitato.

Come è indicizzato

Materiepacchetti turisticitutela dei consumatoridiritto di risoluzione del contrattoemergenza sanitaria covid-19rimborso dei pagamenti turistici

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